“Stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento”.
Lo ha precisato la Direzione Regionale della Calabria dell'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 919-173/2021.
L'istante è proprietario di un immobile, fabbricato unifamiliare con accesso autonomo, categoria catastale A/3 più relative pertinenze. L'immobile sarà, nei prossimi mesi, oggetto di lavori che rientrano tra quelli ammessi al Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio; con il consenso del fornitore, per tali lavori si intende optare per lo sconto in fattura.
Il dubbio posto dal contribuente attiene alla possibilità che l'immobile sia considerato ad uso promiscuo, considerato che:
- lo scrivente è titolare di partita iva, nella dichiarazione di inizio attività inviata all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento della sua attività (consulenza fiscale on line) ha da poco preso in comodato d'uso gratuito una stanza di un immobile di terzi, comodato regolarmente registrato (n° 266, serie 3 del 24/03/2021), superando anche eventuali dubbi sull'utilizzo promiscuo dell'immobile oggetto dei lavori;
- il padre, familiare convivente nello stesso immobile, è anch'esso titolare di partita iva, svolge l'attività di agente di commercio. Nella dichiarazione di inizio attività inviata all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori.
Rispetto a tale circostanza, l'istante riscontra dubbi sulla piena applicabilità del 110%, dal momento che l'immobile oggetto degli interventi potrebbe essere considerato "ad uso promiscuo".
Sul punto, l'istante riferisce che di fatto l'attività del padre è svolta presso le sedi delle aziende per le quali ha un mandato di agenzia e comunque spostandosi con la propria auto, considerata, come avviene per le generalità degli agenti e dei rappresentanti di commercio, auto-ufficio. In considerazione di ciò e soprattutto della rilevanza dei costi auto sostenuti dagli agenti e rappresentanti di commercio, il legislatore riconosce, rispetto agli altri contribuenti, una maggiore percentuale di deducibilità dei costi, ex art.164 del DPR 917/86, TUIR.
Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere se può beneficiare del Superbonus per intero, senza subire l'applicazione dei limii previsti per gli immobili ad uso promiscuo.
Nella risposta, la Dre Calabria non condivide la soluzione proposta dall'istante, secondo cui l'utilizzo promiscuo dell'immobile dovrebbe essere verificato solo in rapporto al contribuente che sostiene la spesa.
La Dre Calabria ritiene, “al contrario, che tale valutazione debba essere effettuata in senso oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul 50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato "promiscuamente" per l'esercizio di arti, professioni o attività commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.
Ciò posto, occorre considerare che a tutt'oggi l'immobile oggetto di intervento risulta essere luogo di esercizio dell'attività del padre convivente dell'istante, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato.
Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa essere potenzialmente utilizzato) anche per lo svolgimento dell'attività professionale, con conseguente possibilità di deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (es. art. 54 TUIR).
Si ritiene pertanto che - ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e non oggetto del presente interpello - il Superbonus spetti esclusivamente sul 50 % delle spese sostenute.
In ogni caso, la verifica dell'utilizzo promiscuo dell'immobile richiede valutazioni nel merito e accertamenti di fatto non esercitabili in sede di interpello e in relazione alle quali rimane impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
In allegato la risposta