Nella circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, al paragrafo 1.5., l'Agenzia delle entrate ricorda che “L’articolo 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 11 del 2023 ha introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, in virtù del quale il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto a legislazione vigente dai commi 1, 3-bis, 4, 5 e 8 dello stesso articolo 119. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023.
La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale” (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione).
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.
La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)”, conclude la circolare.
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