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Superbonus, scattato dal 1° luglio obbligo SOA per lavori sopra i 516.000 euro

Per accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus, dal 1° luglio 2023 è scattato l'obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.000 euro. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 è stato previsto un periodo transitorio

martedì 4 luglio 2023 - Alessandro Giraudi

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Per accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus, dal 1° luglio 2023 è scattato l'obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.000 euro.


Ricordiamo che con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla misura (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022, convertito nella legge n. 51/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.


Periodo transitorio fino al 30 giugno

Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 è stato previsto un periodo transitorio nel quale, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori doveva essere affidata a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA, nonché alle imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.


A decorrere dal 1° luglio 2023, esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.


La circolare del Fisco

La circolare dell'AdE chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020 a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.


Inoltre, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-ter del Dl n. 11/2023, viene previsto che per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.


Ambito applicativo

Quanto all’ambito applicativo, la circolare chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus).


Come chiarito dalla predetta norma di interpretazione autentica, non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.


Importo dei lavori al netto dell’Iva

Viene inoltre evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.


Come va calcolato il limite di 516mila euro

Inoltre, in linea con la norma di interpretazione autentica, è chiarito che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

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