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Superbonus, torna nel 2024 sconto in fattura e cessione del credito. Ecco per quali interventi

La sottosegretaria per l’Economia e le finanze, Lucia Albano, ha risposto ieri a un'interrogazione parlamentare

mercoledì 25 ottobre 2023 - Alessandro Giraudi

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Nel corso della conferenza stampa del 16 ottobre 2023, tenutasi all'esito dell'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del documento programmatico di bilancio (DPB), il Ministro Giorgetti ha dichiarato testualmente: «Non abbiamo fatto nessun intervento sul Superbonus in manovra. I lavori devono essere completati entro la fine dell'anno se si vuole beneficiare dello sconto in fattura».

In proposito, in commissione Finanze della Camera alcuni parlamentari hanno presentato lunedì scorso un'interrogazione a risposta immediata al Ministro dell'economia e delle finanze, nella quale si evidenzia che “il messaggio lanciato dal Ministro nel corso della conferenza stampa è stato tanto chiaro quanto lapidario in merito al futuro dello strumento della cessione del credito, soprattutto con riferimento agli interventi già ammessi in deroga al divieto di cessione, che a normativa vigente possono continuare a fruire dello strumento anche per l'anno 2024 sebbene con una percentuale di credito ridotta al 70 per cento. Le dichiarazioni del Ministro hanno generato accese polemiche tra gli operatori del settore, oltre che ad aggravare l'incertezza sul quadro normativo degli incentivi; il risultato immediato è stato il blocco delle contrattazioni e degli ordinativi, come segnalato dalle associazioni di categoria, in attesa della definizione del testo della prossima legge di bilancio”.

Gli interventi di Zanetti

“Al fine di tamponare le polemiche, il consigliere del Ministro Enrico Zanetti, con un comunicato personale, ha precisato che «se nella manovra non ci sono norme su superbonus, sconti e cessioni, come è stato affermato ieri in conferenza stampa da Premier e Ministro dell'economia, questo vuol certamente dire che chi sta facendo lavori al 110 per cento con sconto in fattura non avrà proroghe del 110 per cento per la parte di spese che andrà a sostenere nel 2024, ma vuole dire anche che potrà sostenerle con sconto in fattura al 70 per cento, come da legislazione attualmente vigente». Sennonché lo stesso consigliere, con altra dichiarazione al Congresso nazionale dei commercialisti, ha affermato: «Mandare definitivamente in soffitta sconti e cessioni con visti di conformità e asseverazioni tecniche applicati su percentuali ragionevoli potrebbe forse rivelarsi una scelta di pancia non abbastanza ragionata.»”.

Gli interroganti: fare chiarezza

“È urgente fare chiarezza al fine di dare certezze alle imprese e ai cittadini”, sottolineano gli interroganti, che chiedono al Ministro dell'economia “se confermi l'applicazione, quantomeno per l'anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi superbonus con aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto”.

La risposta del MEF

Nella risposta, la sottosegretaria per l’Economia e le finanze, Lucia Albano, ha sintetizzato il quadro normativo attualmente vigente.

“Per gli interventi rientranti nel Superbonus, nell'anno 2024, la detrazione spetta nella misura:

  • del 70 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell'articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell'articolo 119);

  • del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell'articolo 119);
  • del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell'articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell'articolo 119).

Il Decreto Cessioni

Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Tuttavia, il cennato articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi effettuati dai condomìni;
  3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.


È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche”.

“Pertanto”, conclude la sottosegretaria, “per i suddetti interventi ammessi al Superbonus, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024”.

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