Con la sentenza n. 5934/2024 pubblicata il 5 novembre, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) si è pronunciato su una controversia circa la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Marigliano ha disposto l’improcedibilità della SCIA in data 22 novembre 2022 nonché della successiva CILA Superbonus in data 23 novembre 2022, presentate da un condominio ricorrente.
Gli interventi edilizi devono afferire a immobili non abusivi
Con il secondo mezzo di gravame, si lamenta che le ragioni poste a base dell’inibitoria della SCIA non varrebbero, comunque, a sostenere l’improcedibilità anche della CILAS presentata per l’effettuazione degli interventi oggetto del beneficio del cd. Superbonus.
Secondo il TAR Campania “detto motivo di doglianza non coglie nel segno”, in quanto anche nel caso di specie deve farsi applicazione del principio generale “a mente del quale gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale”.
Nel caso di specie, “sussistono dei profili di abusività dell’immobile al quale la CILA si riferisce; né, d’altro canto, appare in proposito decisivo il fatto che detti aspetti si riferiscano al piano seminterrato: ciò in quanto il fabbricato deve, necessariamente, essere considerato un organismo edilizio di carattere unitario, comprensivo di ogni sua parte, ivi inclusi gli spazi adibiti a ricovero auto nel piano seminterrato, risultando ingiustificata, ai fini in commento, la pretesa di scotomizzazione di tale piano (e della relativa legittimità) dalla complessiva edificazione”.
Stato legittimo, il venir meno dell’obbligo di asseverazione non comporta l’irrilevanza degli abusi
Per il TAR Napoli neppure rileva quanto argomentato dal condominio ricorrente in riferimento alla previsione dell’art.119, comma 13-ter del D.L. n.34/2020 che prevede: “La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
“Secondo l’interpretazione che della norma è stata finora fornita dalla giurisprudenza, e che risulta a questo Collegio completamente condivisibile, il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti”, osservano i giudici campani.
Le regole generali valgono anche per gli interventi soggetti a CILA-S
“In particolare, è stato osservato che il principio generale anzi citato impone la necessità che anche gli interventi soggetti a CILA-S siano soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
Ed infatti: “Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 7 dicembre 2023, n. 18386; T.A.R. Veneto, sez. II, ord. 13.3.2023, n. 128; si veda anche: Tar Toscana, Firenze, nr. 306/2024).”
Legittimamente esercitato il potere inibitorio del Comune
“Per completezza si osserva, infine, che oltre agli aspetti di abusività riscontrati con riguardo al piano seminterrato, la documentazione versata in atti comprova che, all’atto del sopralluogo, sono state rinvenute anche “sui balconi dei piani in elevazione diverse verande in alluminio” non autorizzate.
Dunque, il potere inibitorio del Comune di Marigliano risulta legittimamente esercitato, e ciò a prescindere dall’ammissibilità al beneficio fiscale delle opere indicate nella CILAS (trattandosi di valutazioni che spettano esclusivamente all'Amministrazione tributaria)”, conclude la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.