Il deputato Mauro Del Barba (IV-C-RE) ha presentato alla Camera dei deputati l'interrogazione a risposta immediata n. 3-01555 (“Elementi e iniziative in ordine alle disposizioni fiscali per le cessioni di immobili oggetto di interventi per i quali è stato utilizzato il cosiddetto superbonus”), rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che riportiamo.
DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), all'articolo 1, commi 64-67, ha introdotto rilevanti modifiche fiscali per le cessioni di immobili oggetto di interventi che hanno beneficiato del superbonus, stabilendo che le plusvalenze generate da tali cessioni, se effettuate entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, vengano considerate come «redditi diversi» ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
in considerazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, articolo 119, comma 8-bis, che prevedono diverse misure percentuali dell'agevolazione negli anni e considerando il combinato con quanto disposto nel richiamato articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, la nuova tassazione introdotta, soprattutto per chi possiede immobili da lungo tempo e ha fatto ricorso al superbonus, comporta il più delle volte un importo della plusvalenza di gran lunga superiore all'importo dell'agevolazione ricevuta;
la normativa in questione introduce, peraltro, un nuovo presupposto fiscale con effetti potenzialmente retroattivi che graverebbe sui contribuenti per scelte effettuate prima della sua entrata in vigore, mettendo potenzialmente in crisi il principio del legittimo affidamento tra cittadini e amministrazione pubblica, poiché modifica condizioni che i contribuenti consideravano stabili e su cui avevano fondato le proprie decisioni di investimento;
la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore può modificare in senso sfavorevole i rapporti di durata purché tale retroattività sia ragionevole e non comprometta il legittimo affidamento dei cittadini (sentenze nn. 241 del 2019, 16 del 2017, 203 del 2016, 236 del 2009);
detta normativa crea, inoltre, un rischio di disparità fiscale, poiché immobili simili per tipologia e ubicazione potrebbero essere tassati in modo diverso, penalizzando ingiustamente coloro che hanno investito in miglioramenti energetici e strutturali;
le ripercussioni di questa misura sul mercato immobiliare potrebbero comportare un elevato rischio di contrazione delle compravendite, in quanto essa disincentiva, di fatto, la cessione di immobili ristrutturati con il superbonus, poiché i venditori rischiano di pagare plusvalenze più elevate rispetto al beneficio fiscale ricevuto, soprattutto in casi in cui il prezzo d'acquisto risale a tempi lontani –:
se il Ministro interrogato abbia valutato l'impatto economico di tale normativa sul mercato immobiliare e se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in premessa, al fine di evitare effetti retroattivi lesivi del legittimo affidamento dei contribuenti e garantire maggiore equità fiscale tra immobili simili.
(3-01555)
Del Barba: non è corretta la supertassa sulle plusvalenze
In Assemblea mercoledì 13 novembre 2024, il deputato Del Barba ha illustrato la sua interrogazione nei seguenti termini: “Signor Ministro, sul superbonus noi, fin dall'inizio di questa legislatura, vi abbiamo esortati a procedere con decisione per fermare questa emorragia nei conti dello Stato.
Siamo stati dalla vostra parte quando siete intervenuti per evitare le cessioni del credito. Saremmo stati anche più risoluti di voi. Il 20 luglio 2022 abbiamo dato la fiducia al Governo Draghi che voleva fermare questa misura, mentre voi avete preferito non dargliela. Bene, questo però non vi legittima ad accanirvi contro i contribuenti che hanno utilizzato il superbonus. È un problema politico che deve essere svolto nelle sedi politiche, non è corretto aver creato gli “incagliati” come non è corretta l'ultima supertassa che si è deciso di introdurre sulle plusvalenze nel caso di vendita di immobili che siano stati oggetto di superbonus. Questo non è corretto dal punto di vista del legittimo affidamento, dal punto di vista della discriminazione tra casi analoghi e dal punto di vista dell'eccessiva tassazione”.
La risposta di Giorgetti
Il Ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha risposto all'interrogazione così: “Signor Presidente, onorevole Del Barba, con il documento in esame si fa riferimento alla disciplina introdotta all'articolo 1, commi 64-67, della legge di bilancio 2024, che ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenze immobiliari imponibili derivanti dalle cessioni di immobili oggetto degli interventi ammessi al superbonus.
A parere dell'interrogante, tale disciplina non solo introdurrebbe un nuovo presupposto fiscale con effetti retroattivi ledendo il principio di legittimo affidamento tra cittadini e amministrazione, ma creerebbe un rischio di disparità fiscale, poiché immobili simili per tipologia e ubicazione potrebbero essere tassati in modo diverso, penalizzando ingiustamente coloro che hanno investito in miglioramenti energetici e strutturali. Pertanto, chiede al Governo se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per rivedere l'argomento.
Al riguardo, devo evidenziare che parlare di retroattività delle misure in questione o di irragionevole disparità di trattamento non risulta giustificato. In primo luogo, le nuove norme in argomento si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, ovvero alle cessioni poste in essere dal momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio e non in momenti antecedenti; si osserva poi che la nuova plusvalenza immobiliare non è direttamente collegata agli interventi agevolati realizzati sull'immobile, ma colpisce un presupposto impositivo diverso e successivo ad essi, ossia la cessione del bene effettuata entro limiti temporali ben delineati.
Con riferimento alla potenziale diversa tassazione per immobili simili per tipologia e ubicazione, si evidenzia che la plusvalenza in esame va a colpire, in linea di principio, i beni che, a parità di condizioni iniziali, hanno visto incrementare il proprio valore di mercato proprio grazie al superbonus o i beni che, a parità di condizioni finali, hanno fruito di un importante beneficio fiscale rappresentato dal mancato sostenimento delle spese per la realizzazione degli interventi, in quanto hanno optato per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Aggiungo inoltre che, proprio al fine di non realizzare indebite penalizzazioni per chi ha usufruito del bonus ma aveva acquistato l'immobile in periodi antecedenti anche di molti anni, è stato espressamente previsto che il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ritengo, in conclusione, che la disciplina introdotta, lungi dal generare una disparità di trattamento fiscale, sia piuttosto diretta a evitare ingiustificati vantaggi per chi ha potuto usufruire di un aumento di valore dell'immobile per effetto di quello che è stato un generosissimo contributo da parte dello Stato”.
La replica dell'interrogante
“Grazie, Ministro. Intanto per informarla che quanto trova nell'interrogazione non è un mio parere personale, ma è portato avanti da molte parti del Paese, in particolare gli agenti immobiliari, il notariato e i geometri, i quali hanno fatto dei tavoli con noi parlamentari, condividendo questa posizione anche con parlamentari della maggioranza”, ha replicato il deputato Mauro Del Barba.
“Dopodiché, sul concetto di legittimo affidamento e di retroattività ci sarebbe da discutere perché, ovviamente, qui occorre prendere in esame la data in cui il contribuente ha deciso, seguendo una legge dello Stato, di investire nel proprio immobile secondo le finalità di quella legge, che erano la ripresa dell'economia e finalità di tipo ambientale. Successivamente, proprio in virtù di questa decisione, che si scelga di tassare il suo intervento, a mio modo di vedere, è quantomeno lesione del legittimo affidamento.
Dopodiché, sulla discriminazione e sull'eccessiva tassazione, le faccio un esempio che viene dalla vita reale. Chiamiamo due fratelli Romolo e Remo, che acquistano quarant'anni fa due casette al mare, seconde case, cosa che ci vedeva contrari, però questo è il fatto. Romolo decide di usare il superbonus e cambiare la caldaia a gasolio con una pompa di calore e spende 30.000 euro. Remo, che ha avuto una proposta di acquisto da un russo, decide di mettere delle porcellane rosa nel bagno e spende 30.000 euro. Remo le paga lui, Romolo ha 30.000 euro dallo Stato. Tutti e due vendono e tutti e due hanno una plusvalenza di 400.000 euro, al prezzo di mercato. Remo, che ha messo nel bagno la porcellana rosa, non paga nulla. Anche Romolo non avrebbe dovuto pagare nulla, ma arriva lei che gli fa pagare cinque volte quello che ha avuto dal superbonus. Gli fa pagare una tassa cinque volte superiore al beneficio che ha ottenuto per cambiare la caldaia a gasolio e mettere la pompa di calore. Se questo non le sembra eccessivo, discriminatorio, retroattivo e che leda il legittimo affidamento, io allora non so più che esempio portarle”, ha concluso Del Barba.
Stop all'emendamento di Fratelli d’Italia
Ricordiamo che la commissione Bilancio del Senato ha giudicato inammissibile l'emendamento di Fratelli d’Italia (firmato dai senatori Lavinia Mennuni, Guido Quintino Liris e Matteo Gelmetti) al decreto-legge Fiscale (Dl n. 155/2024, collegato alla legge di bilancio) che interveniva sulla tassazione delle plusvalenze. La proposta emendativa modificava diversi aspetti della disciplina, chiedendo in particolare di limitare a 5 anni (invece degli attuali 10) il periodo di imponibilità della plusvalenza, di escludere dall’ambito di applicazione della norma gli immobili per i quali il contratto preliminare di compravendita è stato registrato o trascritto entro il 1° gennaio 2024 e di prevedere che, nel caso in cui i lavori di riqualificazione abbiano riguardato esclusivamente le parti comuni dell’edificio e non il singolo immobile, la tassazione della plusvalenza non possa superare l’ammontare del beneficio fiscale goduto.
Inoltre, l'emendamento prevedeva che, per i soggetti che abbiano optato per la cessione del credito, si possano dedurre gli oneri finanziari sopportati in conseguenza di tale cessione e, infine, disponeva che, con decreto del MEF, venga determinato un meccanismo di tassazione della plusvalenza in funzione della effettiva fruizione del Superbonus in dichiarazione dei redditi.