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Superbonus con titolo abilitativo diverso dalla CILA-S: importante chiarimento dall'AdE

Seppur la mancata presentazione della CILA determina il mancato accesso ai benefici fiscali e alle condizioni tassative di cui al comma 894 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, occorre pur sempre fare riferimento alla data di presentazione del titolo differente

lunedì 19 giugno 2023 - Alessandro Giraudi

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La Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 dell'Agenzia delle entrate “fornisce un importante chiarimento su una questione che ha spesso formato oggetto di diverse letture interpretative”.


Lo evidenzia la Direzione ANCE Edilizia e Territorio nel dossier del 15 giugno 2023 sulle principali novità in tema di superbonus (LEGGI TUTTO).


Nello specifico, “la fattispecie che l’AdE risolve in via interpretativa, è quella riferita agli interventi ricompresi nel Superbonus per i quali siano stati presentati/richiesti titoli edilizi diversi da quello prescritto ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter D.L. n. 34/2020. Tale norma, in vigore dal 1° giugno 2021, al fine di semplificare la procedura amministrativa ha, infatti, previsto che gli interventi di Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La mancata presentazione della CILA determina la perdita del beneficio fiscale.

L’AdE, tuttavia, fa giustamente salvi i titoli abilitativi relativi ad interventi Superbonus presentati/richiesti in un periodo antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA. Tale chiarimento, che fa piena applicazione del principio giuridico del tempus regit actum, secondo cui l’atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui questo è posto in essere, riconosce, quindi, la validità, ai fini dell’accesso ai benefici fiscali, di tutti i titoli edilizi presentati prima del 1° giugno 2021 nonché degli interventi eseguibili in precedenza in attività di edilizia libera.

La circolare chiarisce, infatti, che seppur la mancata presentazione della CILA determina, ai sensi del comma 13-ter, il mancato accesso ai benefici fiscali e alle condizioni tassative di cui al comma 894 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, occorre pur sempre fare riferimento alla data di presentazione del titolo differente. Ne consegue che sono, in ogni caso, salve le procedure edilizie antecedenti l’entrata in vigore delle modifiche al comma 13-ter, e ciò anche se il titolo sia stato rilasciato o l’atto abbia acquisito efficacia dopo tale data.

Inoltre, come si evince anche dalla nota 6 della Circolare, è solo dal 5 agosto 2021 che, con l’approvazione della speciale modulistica semplificata, è richiesto l’utilizzo del modello adottato con l’Accordo Stato, Regioni, enti locali del 4 agosto 2021. Da ciò discende, in linea con le argomentazioni dell’AdE che, anche il mancato utilizzo di tale modello, in un periodo in cui non era ancora efficace, non deve pregiudicare l’accesso ai benefici fiscali, facendo così salve le CILA già presentate senza necessità di dover ripresentare una CILA-S come condizione legittimante l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus”.


Leggi anche: “Superbonus e lavori avviati prima del 5 agosto 2021: attesi dal MEF chiarimenti sulla CILA

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