L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 615 del 20 settembre 2021 (in allegato), riguardante un ente che si configura come “Onlus parziale”, essendo iscritto per le attività di assistenza sociale e sociosanitaria nell'apposita anagrafe delle organizzazioni non lucrative e avendo, inoltre, una contabilità separata per l’ulteriore attività svolta (articolo 10, comma 9 del Dlgs n. 460/1997). L’ente istante a seguito di un’operazione di fusione finalizzata alla riorganizzazione di province ed enti ecclesiastici, ha incorporato gli enti religiosi acquisendo la denominazione di Alfa e mantenendo la qualifica di Onlus.
Chiede, quindi, se può fruire del Superbonus per gli interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica che intende eseguire sugli immobili impiegati nelle attività sociali.
L’Agenzia evidenzia che la Onlus in esame utilizza gli immobili che saranno oggetto di intervento, nel ramo dedicato al perseguimento delle finalità sociali, tenendo al riguardo una contabilità separata rispetto all’attività d’impresa. Di conseguenza, può senz’altro fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa. La circostanza rilevante nel caso in esame è rappresentata dalla contabilizzazione, da cui risulta che le unità immobiliari oggetto di intervento sono utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus. Di conseguenza, l’istante potrà beneficiare delle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione, senza dover stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito o fornire una dichiarazione sostitutiva.