“L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro”.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
La nuova norma “consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023”.
La circolare precisa che “per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» (di seguito anche interventi iniziati) devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022. Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.
Per espressa previsione normativa, il Superbonus spetta a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente che sostiene le spese possieda un reddito di riferimento, determinato in base al comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
Al riguardo si ritiene che per tali interventi il Superbonus spetti a condizione che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi sussista al momento di inizio dei lavori”.
L'Agenzia delle entrate osserva che “Il requisito della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento dell’edificio, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento agevolato, costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina del Superbonus; la relazione illustrativa della disposizione in commento, infatti, chiarisce che detto requisito è necessario soltanto per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, il predetto requisito non riguarda gli interventi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, del citato articolo 119 effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), del medesimo articolo (persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), per i quali è richiesta, ai fini della fruizione della detrazione del 110 per cento, la realizzazione del 30 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 e per i quali è disposta la proroga dell’agevolazione al 30 settembre 2023. In definitiva, tali interventi continuano ad essere agevolati anche se realizzati da persone fisiche che non risultano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sui beni oggetto di intervento (ad esempio, qualora detti interventi siano posti in essere da familiari conviventi)”.
IL REQUISITO DELLA DESTINAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE. Per quanto riguarda il requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, l'AdE ritiene che “possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».
Coerentemente, ai fini della detrazione rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado - articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
Si ritiene che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.
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