Nell'anno 2022, l'istante «aveva un debito nei confronti dell'erario per IVA (codice tributo 6008 [''Versamento IVA mensile Agosto'', ndr.]) ed un credito relativo allo sconto ceduto ''Superbonus 110'' ex art. 119 del Decreto Legge 34/2020 (codici tributo 7711 e 6921 [rispettivamente ''Sconto - superbonus art. 119 dl n. 34/2020 - art. 121 dl n. 34/2020'' e ''Superbonus art. 119 dl n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 dl n. 34/2020'', ndr.]) ed allo sconto ceduto ''Ristrutturazione'' ex art. 121 del Decreto Legge 34/2020 (codice tributo 6926 [''Recupero patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del tuir - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 dl n. 34/2020'', ndr.]) per l'anno di riferimento 2022. Purtroppo il modello di versamento F24 con importo a zero non è stato presentato entro il 31/12/2022 a causa di un cattivo funzionamento del programma di elaborazione ed invio del modello stesso. In data 16/01/2023 il contribuente, accertata la mancata presentazione telematica del modello di versamento F24 con importo a zero, ha provveduto a sanare l'omessa presentazione con pagamento della sanzione ridotta prevista dall'art. 15, comma 2-bis, D.lgs. 471/1997 e dall'art. 13, comma 1, D.lgs. 472/1997 per il ravvedimento operoso dei modelli di versamento con compensazione ed importo a zero. Tale modello di versamento F24, presentato telematicamente, è stato scartato automaticamente dalla piattaforma ''entratel'' a motivo del mancato riconoscimento automatico dei crediti che avevano scadenza di utilizzo in data 31/12/2022 come conseguenza del mancato riconoscimento del ravvedimento operoso del modello di versamento F24 con compensazione.».
L'istante pone in dubbio la correttezza dello scarto operato.
Nella Risposta n. 297 del 18 aprile 2023 (in allegato), l'Agenzia delle entrate conferma la correttezza dello scarto operato con riferimento ad una delega di pagamento, sì tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo - come peraltro riconosciuto dallo stesso contribuente - ma soprattutto recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione (cfr., in questo senso, l'espressa previsione di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. [...]»).