Un condominio ha deliberato l'esecuzione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, facendo riferimento all'articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020. Decreto che, come noto, ha introdotto misure per incentivare la ristrutturazione degli edifici, permettendo ai condomini (e non solo) di beneficiare di detrazioni fiscali e di opzioni come lo “sconto in fattura” (articolo 121).
Nel caso in esame, in data 17 novembre 2022, il condominio ha presentato sia la Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) che la Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus (Cilas), avviando ufficialmente il processo di riqualificazione.
Inizialmente, una ditta era stata incaricata di eseguire i lavori, ma ha successivamente comunicato la propria impossibilità a procedere a causa di altri impegni. Dopo trattative con diverse imprese, un'altra società ha preso in carico il progetto, sottoscrivendo un contratto di appalto e continuando gli interventi.
Il 26 marzo 2024, la nuova ditta ha emesso una fattura applicando lo "sconto in fattura" del 70%, come previsto dall'articolo 121 del decreto Rilancio. Il 29 marzo 2024, l'amministratore del condominio ha effettuato un bonifico "parlante" per il pagamento del restante 30% della fattura.
Tuttavia, a causa di impedimenti, anche la seconda ditta ha comunicato l'intenzione di recedere dal contratto. In questo contesto, il condominio ha chiesto se fosse possibile avvalersi del subentro di un'altra ditta esecutrice, considerando che si tratta di una mera variante in corso d'opera (articolo 119, comma 13-quinquies, Dl Rilancio).
Inoltre, si è posto il problema se possa continuare a beneficiare dell'opzione dello "sconto in fattura" anche per i lavori che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024, dato che alla data del 29 marzo 2024 era già stata sostenuta una spesa per i lavori di coibentazione termica dell'edificio.
La risposta del Fisco
Con la risposta n. 15 del 28 gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche se l’impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la Cilas a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura pure per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.
Nel caso in esame, in cui la Cilas è stata presentata il 17 novembre 2022, essendo state sostenute delle spese, al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell'involucro dell'edificio (inseriti nella Cilas originaria), l’Agenzia delle entrate ritiene che il condominio, anche in seguito alla variazione dell'impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello “sconto in fattura” anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024, in base all'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l'anno 2024 e il 65% per il 2025.