Pubblicato il provvedimento del 7 febbraio 2025 del Direttore dell'Agenzia delle entrate che detta le modalità con le quali l’Agenzia invia, al contribuente che ha usufruito del Superbonus, apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
Ricordiamo che l’art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che «L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati».
Il successivo comma 87 precisa che «Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi».
Il provvedimento del Fisco
Il provvedimento del 7 febbraio 2025 precisa che l’Agenzia invia la comunicazione al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r. La stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.
Le informazioni messe a disposizione sono:
- il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021)
- l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia.
I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte.