Fisco

Superbonus e vendita di un immobile acquisito per usucapione: ecco il calcolo della plusvalenza

Per effetto della vendita dell'immobile acquisito per usucapione, sul quale sono stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di 10 anni al momento della cessione, si realizza l'emersione di plusvalenza tassabile. Chiarimenti dal Fisco nella nuova risposta n. 157

mercoledì 17 luglio 2024 - Alessandro Giraudi

ristrutturazioni casa

In merito al calcolo della plusvalenza per effetto della vendita di un immobile acquisito per usucapione, sul quale sono stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di dieci anni, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 17 luglio 2024 la nuova risposta n. 157.

Il caso in esame

L'Istante rappresenta di essere proprietario di un immobile abitativo, acquisito per usucapione, con sentenza del tribunale del 2020, oggetto di interventi edilizi per i quali ha fruito della detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), esercitando l'opzione per la cessione parziale del corrispondente credito prevista dal successivo articolo 121; con riferimento alla restante parte della spesa sostenuta dichiara che intende fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L'Istante ha intenzione di vendere l'immobile oggetto degli interventi, che non è stato adibito ad abitazione principale, prima che siano decorsi dieci anni dal termine dei lavori e chiede come debba essere calcolata la plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b-bis), del Tuir.

Il parere dell'AdE

Nella risposta l'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la normativa in argomento, chiarisce che “nell'ipotesi di rivendita entro dieci anni dalla fine dei lavori di un immobile oggetto di interventi ammissibili al Superbonus, acquisito per usucapione, la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. b-bis), del Tuir si determina, ai sensi del successivo articolo 68, come differenza tra il corrispettivo della vendita dell'immobile e il valore della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato «dei costi inerenti al bene», determinato senza tener conto delle spese relative agli interventi ammessi al Superbonus in relazione alle quali è stata esercitata l'opzione ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto Rilancio”.

“Nel caso in esame”, conclude l'AdE, “per effetto della vendita dell'immobile acquisito dall'Istante per usucapione, sul quale sono stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di dieci anni al momento della cessione, si realizza l'emersione di plusvalenza tassabile ai sensi della citata lettera b-bis), comma 1 dell'articolo 67 del Tuir determinata, ai sensi del successivo articolo 68, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo della vendita dell'immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene da determinare come sopra indicato”.

Leggi anche: “Lavori Superbonus e vendita con riserva di proprietà: il Fisco chiarisce la plusvalenza

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