Non può essere considerato volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto caratterizzato da rilevante altezza media interna (ben superiore a quella sufficiente a svolgere una mera funzione isolante dal punto di vista termico) nonché da un notevole ingombro complessivo, incidente in modo significativo sui luoghi esterni.
Tali connotazioni non risultano eliminate, nel caso in esame, dall’avvenuta occlusione mediante tamponatura dell’ingresso e delle altre aperture (così da interdire in via definitiva l’utilizzo dell’ambiente e da trasformarlo in volume tecnico non computabile ai fini urbanistico-edilizi): rimane, infatti il carattere di locale autonomo suscettibile di potenziale e oggettiva utilizzabilità abitativa, come dimostrato comunque dalla possibilità di (futuro) accesso garantita dalla presenza di una scala interna.
Così il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, con la sentenza n. 1869/2015 depositata il 30 marzo.
CONCETTO DI “VOLUME TECNICO”. La giurisprudenza, ricorda il Tar Campania, ha costantemente affermato che “vanno considerati come dei volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) soltanto quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno” (così Cons. di Stato sez. VI, n° 3038 del 17.6.2014; nonché cfr. Cass. Civ sez. II, n. 2566 del 3.2.2011; TAR Campania-Salerno n. 1119 del 3.8.2006; TAR Campania-Napoli n. 1506 del 3.2.2006), e che, quindi, ai fini della definizione di volume tecnico “assumono valore tre ordini di parametri: il primo positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo negativi, consistono da un lato nell’impraticabilità di soluzioni progettuali diverse – nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa – e dall’altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti” (cfr. Cass. Pen. sez. III, n. 7217 del 17.11.2010; TAR Campania-Napoli n. 4076 del 27.7.2011; TAR Puglia-Lecce n. 1801 del 27.8.2013; TAR Campania-Napoli n. 443 del 27.1.2009; TAR Calabria-Catanzaro n. 1616 del 5.12.2008; TAR Campania-Napoli n. 19352 del 7.11.2008; TAR Sicilia-Palermo n. 1749 del 9.7.2007).