Sentenze

Tar Catanzaro: il silenzio-assenso è applicabile al permesso di costruire

Illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del titolo edilizio

giovedì 1 marzo 2018 - Redazione Build News

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“Al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380”.

Lo ha affermato il Tar Catanzaro il quale, nella sentenza n. 491/2018 pubblicata il 21 febbraio, ribadisce che “è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire”.

Nel caso in esame al 14/11/2018 – data di adozione del formale provvedimento di rigetto – era ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, decorrente dal 07/07/2017 – data di completamento della documentazione a corredo della richiesta di permesso di costruire in data 28/03/2017. In atti risulta sull’area né l’esistenza di vincoli diversi da quelli per il quale è stato acquisito il nulla-osta in data 25/05/2017, né l’adozione di una “motivata risoluzione del responsabile del procedimento” di particolare complessità dell’affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7.

Pertanto, l’atto impugnato, con cui il comune ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, “va dichiarato illegittimo, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione di atti di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304)”.

La sentenza n. 491/2018 del Tar Catanzaro

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