Un condominio ha impugnato il provvedimento col quale il Comune di Pordenone ha respinto la sua richiesta di recepire la documentazione allegata all’istanza del 21 aprile 2023 con registrazione in data diversa da quella in cui la stessa è effettivamente pervenuta alla PEC comunale.
Il 20 ottobre 2022, l’ing. S. M., ha inviato, in nome e per conto del condominio una “CILA-Superbonus per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020” da effettuarsi presso il condominio.
La comunicazione è stata effettuata ad un indirizzo PEC errato e inesistente.
Il 28 novembre 2022, con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato anche al Comune di Pordenone (questa volta all’indirizzo corretto), il professionista ha provveduto a trasmettere una “integrazione” della documentazione relativa alla CILA-S.
Il 13 aprile 2023, su istanza di un condomino, a seguito di verifica condotta con i gestionali delle pratiche edilizie e del protocollo comunale, è stata rilasciata dal Comune un’attestazione che afferma che, a quella data, non risultava presentata presso il Comune di Pordenone, alcuna pratica CILA-S superbonus 110% per l’immobile in questione.
Avvedutosi dell’errore, in data 21 aprile 2023, il professionista ha indi inviato una nota al Comune, al fine di spiegare le ragioni dell’accaduto, riconoscendo l’errore materiale commesso e chiedendo che si procedesse, in ragione della sua evidente buona fede, a recepire la CILA-S e i documenti ad essa allegati con la data dell’errato invio, vale a dire il 20 ottobre 2022.
Il Comune ha respinto l’istanza col provvedimento impugnato.
La sentenza del Tar
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), con la sentenza n. 68/2024 pubblicata il 14 febbraio, ha giudicato manifestamente infondato il ricorso del condominio.
L’ing. S. M., osserva il TAR, “ha infatti riconosciuto di aver erroneamente trasmesso le CILA-S dell’ottobre 2022 all’indirizzo PEC comune.pordenone@legalmail.it anziché comune.pordenone@certgov.fvg.it; errore che, in buona sostanza, ha comportato la mancata formale ricezione da parte del Comune delle suddette CILA-S.
Tra le parti è indiscussa l’inesistenza della casella comune.pordenone@legalmail.it.: le ricevute delle PEC del 20 ottobre 2022 sono in realtà semplici ricevute di avvenuta accettazione da parte del sistema e non ricevute di avvenuta consegna al destinatario, con l’evidente indiscutibile conseguenza che quella trasmissione non si è perfezionata.
Ciò posto, l’Amministrazione ha correttamente operato”, afferma il TAR.
“La richiesta avanzata all’Amministrazione e qui riproposta, consistente nella condanna del Comune alla “retrodatazione” della presentazione della CILA-S, contrasta all’evidenza con l’art. 18 bis della l. n. 241/1990 secondo il quale “La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione”; essa è stata pertanto correttamente respinta.
Occorre comunque precisare, in primo luogo, che nel caso in esame il Comune ha dedotto, senza essere ex adverso contestato, che nel periodo immediatamente successivo alla ricezione dell’integrazione del 28 novembre 2022 ha provveduto a contattare telefonicamente ed informalmente gli interessati per chiarire l’accaduto, senza ottenere fattivo e tempestivo riscontro.
In ogni caso il Comune non avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio perché l’istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento con l’effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non è stata invece previamente trasmessa. L’istituto del soccorso istruttorio, infatti, deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l’interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l’istanza (Cons. di Stato n. 5008/2021).
In secondo luogo occorre osservare che, come correttamente sostenuto dalla difesa comunale, l’affidamento nella trasmissione dell’istanza non è nel presente caso tutelabile, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa: l’indirizzo di destinazione era inesistente, il sistema non ha generato la ricevuta di avvenuta consegna (che infatti non è stata depositata in giudizio); ciò avrebbe dovuto indurre il professionista (diligente) ad attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell’istanza, cosa che invece nel caso di specie non è avvenuta”, osserva il TAR Friuli.
“Nel presente giudizio è poi rimasta del tutto indimostrata la circostanza indicata dal professionista a mo’ di giustificazione e richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie censure (“L’errore non è stato immediatamente da me notato in quanto le relative ricevute sono andate tutte a buon fine non presentando anomalie”). Tale prova era invece agevolmente raggiungibile dal condominio attraverso il deposito in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 20 ottobre 2022.
È poi del tutto irrilevante l’omessa attivazione dello sportello comunale perché la censura introduce una realtà fattuale alternativa che non si è verificata nel caso di specie e risulta perciò del tutto ipotetica. In ogni caso l’eventuale omissione comunale non potrebbe certamente elidere la natura determinante e assorbente dell’errore del professionista, tant’è che l’affermazione di parte ricorrente che “l’adozione di uno di tali strumenti, difatti, avrebbe senz’altro evitato il prodursi dell’errore materiale in cui è incorso il tecnico incaricato dal Condominio ricorrente” è del tutto apodittica, generica e puramente ipotetica”, concludono i giudici amministrativi regionali del Friuli Venezia Giulia.