I materiali agricoli impiegati per produrre energia cessano di essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti - articolo 185, comma 1, lett. f) del Dlgs 152/2006 - una volta abbandonati e depositati in modo incontrollato. Se non è ben stoccata, la biomassa agricola va classificata come rifiuto.
Lo ha precisato la seconda sezione del Tar Toscana nella sentenza n. 1611/2016 pubblicata l'8 novembre (IN ALLEGATO).
I giudici amministrativi fiorentini hanno chiarito inoltre che l’articolo 192 del d.gs. 152/06 attribuisce al Sindaco unicamente il potere di dettare le operazioni necessarie per la rimozione, l’avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Pertanto, l’ordinanza sindacale travalica tali limiti laddove disponga anche altri adempimenti e in particolare di presentare un piano di investigazione sull’integrità del suolo dove sono stati stoccati i materiali nonché, se necessario, anche un piano di ripristino. Si tratta di adempimenti che rientrano nell’attività di bonifica e ripristino ambientale, materia che esula dalle competenze sindacali.