Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia che consistono nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni “hanno natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, ovvero con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo”.
Lo afferma la terza sezione del Tar Toscana nella sentenza n. 638/2016 depositata il 20 aprile.
Pur non ignorando “l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che fa coincidere la cessazione della permanenza dell’illecito paesaggistico con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata”, il Tar Firenze aderisce invece all'orientamento – peraltro seguito dalla prevalente giurisprudenza – secondo cui la permanenza cessa con il conseguimento del permesso postumo.
“Nonostante la disposizione sanzionatoria parli di “indennità”, non si tratta di una fattispecie risarcitoria per il danno ambientale prodotto, bensì di una sanzione amministrativa, essendo il danno non già oggetto della tutela ma criterio di commisurazione della sanzione, unitamente al criterio del profitto conseguito dalla violazione”, precisa il Tar Toscana.