Sentenze

Tar: la trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda richiede il permesso di costruire

L'intervento non costituisce realizzazione di una pertinenza né una manutenzione straordinaria e di restauro

lunedì 6 giugno 2016 - Redazione Build News

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“Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, con conseguente assoggettamento alla sanzione di tipo demolitorio”.

Lo ha ribadito il Tar Toscana, sezione terza, nella sentenza n. 662/2016 depositata il 20 aprile.

I giudici amministrativi di Firenze hanno respinto il ricorso contro l’ordinanza con cui il comune di Grosseto ha ingiunto la demolizione dei lavori volti alla chiusura, mediante installazione di infissi in metallo e vetro, di una terrazza nell’appartamento di proprietà del ricorrente.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da sufficiente motivazione, sarebbe mancato l’avviso di avvio del procedimento e l’opera realizzata sarebbe passibile di sanzione meramente pecuniaria.

Di differente avviso il Tar Toscana, secondo il quale il provvedimento impugnato “contiene una puntuale descrizione dell’abuso, delle sue conseguenze in termini edilizi ed urbanistici (aumento volumetrico) e della normativa nazionale e regionale che prevede il trattamento sanzionatorio per gli interventi assoggettati a permesso oneroso di costruire in quanto comportanti aumento di carico urbanistico”.

Inoltre, la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento “non può, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/1990, comportare l’annullamento del provvedimento impugnato il cui dispositivo, attesa la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso nella fattispecie concreta a cui esso si riferisce”.

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