Con la sentenza n.654/2021 pubblicata il 18 gennaio, il Tar Lazio (prima sezione) ha stabilito che va annullata la nota dell’ANAC del 15 febbraio 2018, che ha rifiutato l’iscrizione di una Fondazione senza scopo di lucro nel Registro delle Società di ingegneria e professionali, sulla base dell'affermazione secondo cui “..le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 …”.
Tale affermazione, secondo il Tar Lazio, è illegittima.
Alla luce di una serie di considerazioni, il Tar Lazio ritiene che sia evidente che l’impugnata nota dell’ANAC del 15 febbraio 2018, con la quale è stata respinta l’istanza della ricorrente di iscrizione nel Registro delle Società di ingegneria e professionali, contiene una affermazione giuridicamente non corretta, laddove assume che “..le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)”: infatti non è possibile escludere la ricorrente dall’elenco dei soggetti di cui all’art. 46 cit., per il solo fatto che è costituita nella forma di fondazione di diritto privato.
In allegato la sentenza