Il Tar Lazio, con le sentenze n.6784/2019 e 6785/2019, ha accolto il ricorso presentato da alcune società titolari di impianti fotovoltaici avverso la comunicazione del Gse del 22 novembre 2017.
Secondo il Tar Lazio, il divieto di cumulabilità tra il III, IV e V Conto energia e la detassazione ambientale di cui alla "Tremonti ambiente" non è legittimo, contrariamente a quanto affermato dal Gestore dei servizi energetici.
Nella sentenza n.6785/2019 – IN ALLEGATO - il Tribunale ammistrativo regionale del Lazio riporta le previsioni in materia di cumulabilità degli incentivi contenute nei singoli conti energia:
- IV° e V° conto: artt. 5, co. 1, d.m. 5.5.2011 e 12, co. 1, d.m. 5.7.2012: “Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 […] le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto: […]”.
- III° conto: art. 5, co. 4, d.m. 6.8.2010: “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”;
- II° conto: art. 9 (“condizioni per la cumulabilità di incentivi”): co. 1 “Le tariffe incentivanti […] non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento”; co. 2: “Le tariffe incentivanti […] non sono cumulabili con: […]” (non è indicato l’art. 6 l. n. 388/2000).
I giudici osservano che “l’inclusione della detassazione ambientale tra gli “incentivi pubblici” richiamati dai conti energia è stata chiaramente sancita dall’art. 19 d.m. 5.7.2012, a tenore del quale l’art. 9, co. 1, d.m. 19.2.2007 “si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti” ex artt. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 e 5 d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 102/2009)”.
“Le disposizioni innanzi riportate”, evidenzia il Tar Roma, “depongono nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento anche in relazione ai conti energia successivi al II°, non risultando condivisibile la lettura a esse data dal Gestore (a dire del quale i conti dal III° in poi contemplerebbero “espressamente e tassativamente” i casi di cumulabilità delle tariffe incentivanti con “altri benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto”, in deroga al “principio generale del divieto di cumulo”, mentre il II° conto indicherebbe solo gli incentivi non cumulabili con le tariffe incentivanti; in questa prospettiva, il rinvio operato dagli ultimi due conti all’art. 5, co. 4, del III° conto starebbe semplicemente a significare che, per gli incentivi pubblici per i quali sarebbe espressamente prevista la possibilità di cumulo, andrebbe applicato il limite di del 20% del costo dell’investimento)”.