Sentenze

Tar: le roulotte utilizzate come abitazioni necessitano del permesso di costruire

Il legislatore identifica le nuove costruzioni non solo e non tanto per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze non meramente temporanee

martedì 2 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 57/2016 depositata il 21 gennaio, la seconda sezione del Tar Veneto ricorda che l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico Edilizia), alla lettera e) definisce gli interventi di nuova costruzione come “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia)”, riportando un elenco di interventi che, in ogni caso, non possono mai esulare da tale categoria.

Tra tali interventi, alla lettera e.5), l'anzidetta norma prevede “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Dunque, osserva il Tar Veneto, il legislatore identifica le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo.

IL CASO IN ESAME. Nel caso di specie, le opere realizzate dal ricorrente in assenza di titolo edilizio integrano quelle di cui alla predetta lettera e. 5, in quanto, come accertato dal Comune nel corso dei sopralluoghi, le quattro roulotte e l’autocarro trovati sul lotto di proprietà del ricorrente: a) vengono utilizzati stabilmente come abitazione; b) sono collegati ad un sistema di approvvigionamento dell’acqua, attraverso un pozzo di prelevamento dell’acqua dal sottosuolo, e ad un sistema di smaltimento delle acque che vengono convogliate in un box di raccolta delle acque; c) sono allacciati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; d) insistono su terreno di proprietà dei medesimi ricorrenti.

I giudizi amministrativi veneti evidenziano che la precarietà dell’opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo.

Pertanto, le opere realizzate dal ricorrente sono riconducibili alla categoria della nuova costruzione e soggette al regime del permesso di costruire; in ogni caso si tratterebbe di interventi non ammessi in zona agricola. Ne consegue la legittimità delle ordinanze di demolizione adottate dal Comune.

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