Nel caso in esame, la società ricorrente è proprietaria di un suolo edificabile ricadente nel piano di lottizzazione - in seno al quale è contrassegnato quale lotto n. 6 - per la realizzazione di otto villette a schiera a piano terra disposte su due corpi di fabbrica e due unità abitative a primo piano, con relativi locali scantinati, come da relativa concessione edilizia.
Con il ricorso, la società impugna il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza con cui la società chiedeva l’autorizzazione di una variante a detto piano di lottizzazione per l’esecuzione di un piano abitabile aggiuntivo, attraverso la concentrazione su detto lotto n. 6 della volumetria di un terreno limitrofo, compreso nel medesimo piano e contrassegnato come lotto n. 23, anch’esso di sua proprietà, compreso nell’ambito della medesima zona omogenea C1 del vigente P.R.G. Comunale.
IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR SICILIA. Per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto impugnato, il Tar Sicilia, sezione I, con la sentenza n. 328/2016 depositata il 1 febbraio, ha dichiarato fondato il ricorso evidenziando “la mancanza nella delibera consiliare impugnata di qualsiasi riferimento alla ragioni sottese al diniego, non essendo, infatti, ivi rinvenibile l’“esternazione, con formula riassuntiva, ma sufficientemente chiara e omnicomprensiva, degli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante sia pervenuto alla decisione … consacrata nel voto finale””.
Il Tar Sicilia, inoltre, evidenzia “la contraddittorietà della determinazione assunta dal Consiglio Comunale “di non prendere atto dell’avvenuto trasferimento di cubatura” e “di non autorizzare, di conseguenza, la variante”, rispetto alle risultanze istruttorie assunte nel corso del relativo procedimento circa la fattibilità dell’operazione proposta, tutte favorevoli all’accoglimento dell’istanza di variazione del piano di lottizzazione (valutata “non essenziale … in quanto rimangono immutati sia il volume massimo autorizzato sia la dotazione di aree di cui al D:M. 02/04/1968”), prendendo atto della concentrazione nel lotto n. 23 della cubatura del vicino lotto n. 6, lotti entrambi compresi nel piano in questione, nell’ambito della medesima zona omogenea C1 del vigente P.R.G. Comunale”.
LEGITTIMA LA CONCENTRAZIONE DI VOLUMETRIA SU UN UNICO LOTTO DI TERRENO. Quanto poi alla legittimità della concentrazione di volumetria proposta dalla società ricorrente - relativa a terreni entrambi di proprietà di parte ricorrente, il Collegio osserva come “essa sia stata proposta dalla società ricorrente nell’esercizio della facoltà, ad essa spettante, di poter optare per soluzioni dislocative dei volumi differenti rispetto a quelle originariamente previste nel piano di lottizzazione”.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, “con riferimento ad alcune ipotesi di concentrazione di cubatura analoghe a quella per cui è causa, il valore non già vincolante bensì “meramente indicativo” della dislocazione e del disegno di ingombro dei fabbricati contenuti in generale nei piani di lottizzazione, chiarendo come la volumetria massima edificabile ivi fissata su ciascun lotto non precluda la realizzazione di una volumetria inferiore o di nessuna volumetria, con la conseguenza che sarebbe, perciò, ben possibile, non solo non edificare affatto su alcuni lotti, ma anche - per quanto qui di interesse - concentrare su un unico lotto la quantità di volumetria prevista su lotti contigui, pur sempre nel rispetto della volumetria complessivamente conseguita, delle distanze e della destinazione d’uso dei fabbricati (in tal senso, sezione V, n. 927/2012)”.
Il Tar Sicilia ricorda che il Consiglio di Stato ha precisato come “il presupposto logico dell'asservimento dev'essere rinvenuto nella indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia (per come configurato negli atti pianificatori), della materiale collocazione dei fabbricati, atteso, infatti, che, per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto neutra l'ubicazione degli edifici all'interno del comparto”, con conseguente “possibilità di computare la superficie di un lotto vicino, ai fini della realizzazione, in un altro lotto, della cubatura assentibile in quello asservito, … sul rilievo della indifferenza, per il Comune, della materiale ubicazione degli edifici, posto che l'interesse dell'amministrazione si appunta sulla diversa verifica del rispetto del rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area di riferimento e, cioè, dell'indice di fabbricabilità fondiaria” (sezione IV, n. 2488/2006).