Le terre e rocce da scavo sono rifiuti solo se contaminate. Infatti, la giurisprudenza (TAR Valle d’Aosta, 16/04/2008 n. 33) ha chiarito che gli artt. 185 e 186 del decreto correttivo del codice dell'ambiente, approvato con d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, esprimono il principio per cui se tali materiali non sono contaminati ed hanno una destinazione ben definita, possono essere sottratti alla disciplina generale sui rifiuti, e rientrano tra le materie prime secondarie.
Lo ha ricordato il TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, con la sentenza n. 132/15 depositata il 14 gennaio.
LA SENTENZA DI PALAZZO SPADA. I giudici amministrativi lombardi ricordano che la citata sentenza del Tar della Valle d'Aosta è stata confermata sul punto in sede d’appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2013 n. 2542, secondo la quale
l’art. 186 infatti esclude dalla categorie dei rifiuti le terre e le rocce da scavo sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione superiore ai limiti previsti dalle legge vigenti e dal decreto Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
Nel caso in esame (vedi sentenza in allegato) l’articolo 3.9 del P.I.I. (piano pluriennale degli interventi) del Parco del Roccolo permette il deposito in discarica di rifiuti inerti provenienti da scavo e demolizioni, aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava, purché non contenenti materiali pericolosi.
Secondo il Tar Lombardia, poiché è chiaro che le terre e rocce da scavo sono rifiuti solo se contaminate, la prosecuzione dell’attività della discarica, una volta interrotta l’attività estrattiva, è possibile solo con il conferimento di inerti contaminati, purché non pericolosi.
Ciò
non comporta la violazione dell’art. 3.9 del P.I.I. del Parco in quanto la norma ammette il conferimento di inerti aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava ed in quanto il requisito della pericolosità, richiesto dalla norma del piano, non coincide con quello della sua contaminazione. Infatti le rocce e terre da scavo pericolose sono quelle con Codice CER 170503, mentre le terre e rocce da scavo ammesse nella discarica in questione sono quelle diverse da quelle pericolose di cui al Codice CER 170503.