Con la sentenza n. 1210/2017 pubblicata il 29 maggio, il Tar Lombardia (Sezione Prima) ricorda in premessa che il Building Information Modeling (BIM) “consiste in una metodologia di progettazione utilizzata nell’ambito delle costruzioni basata sull’integrazione dei diversi elementi progettuali, che consente di realizzare digitalmente accurati modelli virtuali dell’edificio da costruire che contengono con altissima precisione la geometria e gli altri dati necessari per la progettazione, la scelta del contraente, la costruzione e la gestione della vita utile dell’edificio.
Tale metodo di progettazione, consentendo un’analisi e un controllo più analitici ed efficienti rispetto a quelli consentiti dai metodi tradizionali di progettazione (CAD), consente di ottenere un miglior livello di progettazione a costi e tempi di realizzazione ridotti.
Mediante tale strumento si realizza, dunque, una perfetta ed ottimale collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nella progettazione edilizia, anche in considerazione della sempre più sentita esigenza di dati delle infrastrutture, critici, aperti e riutilizzabili.
Secondo il National Institute of Building Sciences (NIBS) presso il National Building Information Modeling Standard (NBIMS), l’obiettivo del BIM è quello di realizzare “un processo più efficiente di pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione che utilizzi un modello standardizzato di informazioni in formato digitale per ogni edificio, nuovo o esistente, contenente tutte le informazioni create o raccolte su tale edificio in un formato utilizzabile da tutti i soggetti interessati nell’intero ciclo di vita” (NIBS, 2008).
Come risulta, del resto, dalla lettura delle edizioni italiane delle migliori pubblicazioni sul tema di origine statunitense, il BIM consente un progresso nel settore dell’automazione delle attività correlate ai progetti e ai processi basati su carta verso un flusso di lavoro integrato e interoperabile in cui tali attività sono riunite in un processo coordinato e collaborativo, che promuove al massimo l’aggregazione dei dati per l’acquisizione di informazioni e conoscenze, la capacità di calcolo e la comunicazione web. Mediante questi strumenti è possibile, dunque, porre in essere simulazioni e manipolazioni di modelli fondati sulla realtà al fine di gestire l’ambiente di costruzione seguendo un processo decisionale ripetibile e verificabile, con conseguente riduzione dei rischi e miglioramento della qualità delle azioni e dei prodotti a livello industriale”.
IL TAR LOMBARDIA CONFERMA L’AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO CHE AVEVA PRESENTATO IL PROGETTO BIM CON ALCUNI ELEMENTI IN 2D. Nel caso esaminato dal Tar Milano, le società ricorrenti hanno partecipato in ATI costituenda alla procedura di gara indetta dal comune di Milano per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di un appalto integrato complesso avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’esecuzione dei lavori di demolizione, bonifica e ricostruzione di un edificio scolastico elementare.
Con il ricorso le società, classificatesi al secondo posto, hanno impugnato il provvedimento concernente l’aggiudicazione all’ATI costituenda controinteressata dell’appalto integrato succitato, indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006.
A sostegno del proprio gravame la parte ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, con i quali ha denunciato, essenzialmente, l’illegittima ammissione alla gara della controinteressata, che sarebbe dovuta essere esclusa per aver presentato un progetto che si discostava da quello previsto dalla lex specialis di gara – il progetto non era interamente in BIM e conteneva a parte degli impianti in 2D - e in ogni caso l’illegittima attribuzione del punteggio alla stessa sotto vari profili.
Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso confermando l’aggiudicazione dell’incarico al raggruppamento che aveva presentato il progetto BIM con alcuni elementi in 2D.
I giudici amministrativi di Milano hanno osservato che “la base di tutto è certamente un modello tridimensionale, ma questo non significa che ogni oggetto debba essere obbligatoriamente tridimensionale. La cosa essenziale è che ogni oggetto includa delle proprietà che vanno oltre la semplice rappresentazione grafica e che siano funzionali alla sua descrizione, in relazione all’obiettivo per cui viene inserito nel modello”.
Per quanto riguarda invece la parte di modello relativa agli impianti, “benché alcuni elementi siano rappresentati in 2D anziché 3D, per come sono stati inseriti nel modello, la rappresentazione risulta congruente con il livello di progettazione definitiva, anche perché le informazioni relative alle quantità sono estraibili sotto forma di abachi.
In particolare, sono verificate anche le parti relative all’impianto elettrico: l'impianto di terra è rappresentato in 2D nel modello nativo di Revit. L'impianto relativo alla forza motrice è rappresentato nel modello nativo di Revit, da cui si evince, tra l'altro, l'abaco delle quantità. L'impianto luci, anch'esso rappresentato in 2D, è descritto in diverse viste”.