Sentenze

Tar Molise: l'installazione di tende parasole rientra nella manutenzione straordinaria

Con lo Sblocca Italia gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori, anche per via telematica

lunedì 11 maggio 2015 - Redazione Build News

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Con riguardo alle tende parasole, in giurisprudenza si registrano tre diverse posizioni.

Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio; secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire; infine, secondo, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001. 

TAR MOLISE: SONO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Quest'ultima posizione intermedia è quella condivisa dal Tar Molise (Sezione Prima) con la sentenza n. 181/2015 depositata il 4 maggio, sulla base di un aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

“Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto – osserva il Tar Molise - si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (cfr. TAR Campania Napoli Sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 20791)”.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) >> (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

MODIFICHE CON LO SBLOCCA ITALIA. Il Tar Molise ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73), e in ultimo con il decreto Sblocca Italia (D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di accertamento delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00 (cfr. TAR Campania, sez. IV, 1° dicembre 2014, n. 6197).

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