Sentenze

TAR: necessario il permesso di costruire per il gazebo destinato a un uso permanente

L'assoggettabilità al titolo edilizio dipende dalla consistenza e dalla natura dell'opera

mercoledì 5 ottobre 2016 - Redazione Build News

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Una società, cessionaria di un pubblico esercizio (un bar all'interno di un hotel) a Roma, ha presentato all’amministrazione comunale istanza per occupazione di suolo pubblico per l’installazione di una pedana con sovrastante tenda autoportante destinata al posizionamento di tavoli e sedie per la somministrazione di generi alimentari alla clientela.

Il Comune di Roma ha rilasciato in suo favore una concessione demaniale permanente per il posizionamento della tenda autoportante. Pertanto la società ha provveduto all’installazione di un gazebo con applicazione di tende retrattili a scorrimento verticale in materiale plastico trasparente.

All’esito dell'accertamento eseguito dalla polizia comunale, il Comune di Roma ha ingiunto la demolizione del manufatto.

In proposito, con la sentenza n. 9881/2016 pubblicata il 21 settembre, la Sezione Prima Quater del Tar Lazio ricorda che “ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 380/2001 sono assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire i cd. manufatti leggeri anche prefabbricati e le strutture di qualunque genere allorquando non siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee.

Proprio riguardo alla necessità o meno di munirsi di titolo abilitativo il giudice amministrativo, in sede di applicazione della riferita disposizione normativa, ha attribuito significativa valenza non tanto alle caratteristiche dei materiali utilizzati o alle modalità di ancoraggio al suolo quanto piuttosto alle esigenze di natura stabile o temporanea che le opere o i manufatti siano destinati a soddisfare, ossia in altri termini riguardo all’elemento di tipo funzionale connesso al carattere di utilizzo degli stessi (cfr. C. Stato Sez. VI n. 1619/2016).

In merito alla assoggettabilità al titolo edilizio del permesso di costruire è stato precisato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001 sono soggetti al permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione comportanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, non configurabili in caso di alloggiamenti o strutture portanti destinate ad ospitare tende retrattili in materiale plastico destinate alla protezione dagli agenti atmosferici e ad una migliore fruizione dello spazio esterno.”

Secondo il Tar Lazio, questa opzione interpretativa “non può ritenersi applicabile al caso di specie in ragione della consistenza e della natura dell’opera edilizia”. Nel caso in esame si tratta infatti di tamponatura, mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico sostenuti all’interno da telai in metallo, di una struttura già autorizzata (pedana in legno su piedini in metallo) e copertura in materiale plastico rigido sostenuta da struttura in metallo con perimetrazione in alluminio e pannello grigliato in alluminio con posa in opera di lastre in materiale rigido trasparente fissate internamente ai pannelli grigliati posti a perimetrazione della pedana.

Dunque, il manufatto è costituito da una struttura stabile composta da una copertura a carattere permanente della superficie esterna infissa da un lato al muro portante esterno dell’edificio ed all’altra estremità ad una struttura anch’essa portante e permanente costituita da elementi metallici fissati alla base della pedana in legno, peraltro nella loro porzione inferiore tamponati mediante apposizione perimetrale di strutture grigliate in alluminio e teli di plastica rigida.

“Tale consistenza e connotazione del manufatto – osservano i giudici amministrativi di Roma - non consente di poter configurare i predetti elementi strutturali metallici quali meri alloggiamenti di scorrimento di tende o pergotende in materiale plastico, bensì quali strutture portanti permanenti aventi una funzionalità principale diversa ossia di sostegno di un gazebo in metallo posizionato sulla succitata pedana in legno, tale da comportare una trasformazione edilizia dal carattere permanente e stabile suscettibile di esecuzione, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001, previo rilascio di apposito permesso di costruire nel caso in esame non rinvenibile.”

Quindi, conclude il Tar Lazio, “ritenuto il carattere abusivo del manufatto, il provvedimento demolitorio non può considerarsi affetto dai prospettati vizi di legittimità anche con particolare riguardo al pregresso rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico limitato alla realizzazione di una struttura in legno con funzione di pedana e non anche abilitativo del manufatto nella sua attuale consistenza per il quale è stata ingiunta la demolizione.”

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