L'Ance (Associazione dei costruttori edili) segnala una sentenza del Tar Piemonte - Sez. I, sentenza n. 578 dell’11 maggio 2018 - che ha ritenuto legittima una clausola del bando che attribuiva un punteggio aggiuntivo (max 10 punti) per i concorrenti che intendessero avvalersi della facoltà di subappaltare in quota inferiore al massimo legalmente consentito.
Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che, nonostante la giurisprudenza UE affermi che non si potrebbero porre limiti al subappalto, una stazione appaltante può offrire un punteggio aggiuntivo a chi decida di limitarlo, ritenendolo una modalità di esecuzione “strumento di sfruttamento delle PMI” e da guardare con diffidenza”.
Tale decisione, tuttavia, ad avviso dell’Ance, oltre ad essere lontana dall’approccio europeo all’istituto del subappalto, appare discutibile.
Infatti, va ricordato che la recente Guida della Commissione UE sugli errori più comuni commessi dalle stazioni appaltanti nell’affidamento dei progetti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, annovera tra le “cattive pratiche” proprio quella di utilizzare il subappalto come criterio di aggiudicazione, allo scopo di limitarne il ricorso. E cita proprio l’esempio di punteggi più alti per gli offerenti che dichiarino di non ricorrere al subappalto.
In questo contesto, va, peraltro, ricordato che, a seguito dell’esposto presentato dall’Ance, ad aprile dello scorso anno, la Commissione UE ha scritto al Governo Italiano giudicando il tetto del 30% in contrasto con gli obiettivi di concorrenza e apertura alle Pmi.