Nell’ambito di una gara di appalto l’iscrizione al registro nazionale dei gestori ambientali è un requisito di partecipazione e non di esecuzione del contratto, con la conseguenza che è suscettibile, nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di subappalto c.d. necessario.
Lo ha precisato il Tar Piemonte nella sentenza n.94/2018 pubblicata il 17 gennaio.
I giudici amministrativi piemontesi hanno chiarito che il “subappalto necessario”, disciplinato dai commi 1 e 2 dell’art. 12, d.l. n. 47 del 2012, è utilizzato anche per sopperire alla mancanza del requisito di idoneità tecnica costituito dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria necessaria per eseguire lavorazioni sul cemento-amianto, come previsto dall’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente).
L’istituto in questione consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste; analogamente, il requisito dell’iscrizione all’ANGA, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’albo per la categoria richiesta.
Tale parallelismo consente, ad avviso del Tar, di distinguere l’ipotesi del subappalto necessario dall’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, che al comma 10 espressamente ne vieta l’utilizzo “per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, d.lgs. n. 152 del 2006”.
L’avvalimento, infatti, è ammesso dall’art. 89 in relazione ai “requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c)”, mentre l’iscrizione all’ANGA rientra tra “i requisiti di idoneità professionale” di cui alla lett. a) della norma citata; e, a differenza dei requisiti per cui l’avvalimento è consentito, questi ultimi devono necessariamente essere posseduti dal soggetto che esegue i lavori, che non può avvalersi di altri per dimostrare il possesso del requisito in questione.
In sede di gara pubblica la mancata indicazione dei nominativi di una terna dei subappaltatori, ove prescritta dal nuovo codice degli appalti, può essere sanata con il soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.