Sentenze

TAR: senza aumento di superficie utile gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione va correlato alle “superfici di calpestio”, ma per queste si devono intendere quelle “utili”

giovedì 23 giugno 2016 - Redazione Build News

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Per l'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, occorre che vi sia un effettivo aggravio del carico urbanistico, dovuto alla incidenza dell'intervento edilizio, che deve essere considerato non nell'insieme delle superfici “di calpestio”, ma di quelle utili, le sole in grado di comportare un maggior incremento del carico urbanistico.

Questo principio, ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4439 del 2009, è stato richiamato dal Tar Toscana nella sentenza n. 948/2016 depositata l'8 giugno, con la quale è stata accolta la tesi del ricorrente per l'esclusione dal contributo per oneri di urbanizzazione di una cantina oggetto di sanatoria, in quanto volume interrato non abitabile.

Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, il calcolo degli oneri di urbanizzazione va sì correlato alle “superfici di calpestio”, ma per queste devono intendersi quelle “utili”, che sono costituite dalla somma delle aree di pavimento dei singoli vani utilizzati per le attività e destinazioni d'uso, con esclusione delle aree destinate “ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai locali cantina, soffitte ed ai locali sottotetto non agibili”.

Di conseguenza, conclude il Tar Toscana, “anche nella specie, trattandosi pacificamente di locale interrato adibito a cantina, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti”.

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