Non possono essere ammessi all’esame di perito industriale i soggetti in possesso di diploma di geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento. Lo ha confermato il Tar della Sicilia – Catania, con sentenza n. 381 del 9 febbraio 2021, su ricorso della Cassa Geometri.
La pronuncia trae origine dall’inserimento di professionisti geometri tra i soggetti autorizzati a prendere parte all’esame di abilitazione alla professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.
Il provvedimento di ammissione, nonché quello di superamento delle prove, sono stati impugnati dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
La sentenza avvalora il già noto orientamento del MIUR, che non ha mai affermato che i diplomi di geometra vecchio ordinamento potessero costituire titolo valido per l’accesso all’esame di Stato da perito, ma che si è limitato a sostenere che i nuovi diplomi, all’interno dei quali sono confluiti i vecchi percorsi scolastici da perito e geometra, consentono l’accesso alla professione di perito – dichiara il Presidente della Cassa Geometri Diego Buono – Inoltre, Il giudice amministrativo ha legittimato l’agire della Cassa Geometri a tutela della tenuta del sistema ed a baluardo del delicato equilibrio tra percorso di studi ed esame di abilitazione all’attività professionale, che viene confermato come unico strumento per tutelare la specificità delle singole professioni.
In allegato la sentenza