Con la sentenza n. 635/2018, la terza sezione del Tar Toscana ha precisato che il mero intervento di installazione dei sanitari – eseguito allorquando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati – non è riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria.
L’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 380 del 2001 qualifica come 'manutenzione straordinaria' gli interventi volti a “realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari” e nella specie non si ipotizza la realizzazione ex novo di un servizio igienico prima inesistente o l’ampliamento di servizio esistente, bensì la semplice allocazione dei sanitari (come sarebbe la sostituzione di un lavandino o w.c. vecchio con un nuovo), come tale non rientrante nella 'manutenzione straordinaria' (in tal senso Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, 15 marzo 2017, n. 102).
Analogamente il Tar esclude che gli interventi ipotizzati comportassero la necessità di nuova attestazione di abitabilità. L’art. 24 del DPR n. 380 del 2001, al comma 3, richiede attestazione di agibilità per “interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”, cioè sulla “sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità”.
“L’esame della giurisprudenza”, sottolinea il Tar Toscana, “pone in evidenza come gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell’agibilità sono sostanzialmente quelli che hanno carattere “strutturale” e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso”.