“La realizzazione di una grande struttura di vendita ha un considerevole impatto sul territorio, condizionandone la destinazione e gli sviluppi futuri, circostanza quest’ultima che impone, di per sé, la necessità che i principi in materia di liberalizzazione del commercio siano contemperati dalla tutela di un interesse generale, evidentemente inciso dalla realizzazione di una struttura di una tale dimensione”.
Pertanto, è legittimo un controllo preventivo, e quindi autorizzatorio, in quanto è evidente che un controllo successivo “non avrebbe potuto costituire una misura idonea a salvaguardare gli interessi pubblici evidentemente pregiudicati dall’effettiva realizzazione dell’opera”.
È quanto sostiene il Tar Veneto, sezione terza, con la sentenza n. 766/2015 (depositata il 1° luglio) con la quale è stato respinto il ricorso di Federdistribuzione contro la Regione Veneto, per l'annullamento del Regolamento regionale 21/6/2013 n. 1 recante "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 25/6/2013 n. 53.
LEGITTIMA UNA DISCIPLINA REGIONALE CHE NON IMPONE LIMITAZIONI DI TIPO ECONOMICO MA MIRA A TUTELARE IL TERRITORIO E L’AMBIENTE URBANO. Il Tar Veneto osserva che, se è vero che a seguito della direttiva Bolkestein l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, costituisce dato altrettanto incontestato la necessità di distinguere fra atti di programmazione economica - che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività - e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale (art. 11, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 34, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 201 del 2011).
Tale orientamento è stato confermato sia dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza 24 marzo 2011 resa nella causa C-400/08) che da alcuni pronunciamenti dei giudici di merito (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03/02/2015, n. 1988).
Secondo i giudici amministrativi veneti, quindi, è del tutto ammissibile una disciplina regionale che non ha imposto limitazioni di tipo economico, ma si è limitata a porre una disciplina idonea a tutelare il territorio e l’ambiente urbano nel rispetto delle disposizioni nazionali.
Questo orientamento è stato, peraltro, confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 104/2014) nella parte in cui ha previsto che “espressione della competenza esclusiva dello Stato in questa materia è stato ritenuto l’art. 31 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201… Tale disposizione detta una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all’esplicitarsi dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale stabilendo che costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, …esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
I COMMENTI. “Si tratta di un monito ben preciso a tutti quei comuni veneti che vogliono favorire l'apertura di strutture che costituiscono solo fonte di degrado per il territorio – ha commentato il presidente dell'Ascom di Padova, Patrizio Bertin – oltre a mettere a rischio i posti di lavoro dei commercianti e dei loro collaboratori e l'organizzazione rispettosa del territorio, in tutti i luoghi in cui abbiamo portato la nostra voce per bloccare l'insediamento di nuove mega strutture commerciali e difendere invece la sopravvivenza del negozio di vicinato e la vita dei centri cittadini, che sono il cuore pulsante delle nostre città”. “Come associazione abbiamo sempre collaborato con la Regione per dare vita ad una legge che questa sentenza ci conferma appieno – conclude Bertin – e ora ci aspettiamo che la nuova giunta onori gli impegni presi in campagna elettorale per continuare l'opera di tutela del piccolo commercio e la salvaguardia dell'ambiente e dell'interesse generale”.