L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 maggio 2023, ha inteso formulare osservazioni (ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990) in merito alla disciplina delle tariffe imposte per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, prevista dall’articolo 7-bis del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, introdotto dall’articolo 36, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Le osservazioni sono contenute in una segnalazione ai presidenti di Camera e Senato del 16 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 20 del 29 maggio 2023 (in allegato).
Per le tariffe relative alle verifiche obbligatorie imposte dal D.P.R. n. 462/2001, il legislatore ha espressamente rinviato al c.d. Tariffario ISPESL, senza prevedere alcuna possibilità di deroga o di discostamento da esso.
L’Autorità evidenzia che “la fissazione di una tariffa si pone in contrasto con le misure di liberalizzazione adottate dal legislatore, che hanno inteso eliminare dall’ordinamento le restrizioni all’esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti”.
L’Agcm ritiene che “l’imposizione della tariffa fissa per i servizi sopra descritti sia idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali nella loro fornitura e non possa giustificarsi nell’ambito del bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e quelle di tutela della concorrenza, non risultando né necessaria né proporzionata all’obiettivo di garantire il livello qualitativo del servizio, il quale appare già tutelato dai descritti presidi autorizzativi e di controllo”.