Con una serie di sentenze, il Tar Lazio ha annullato la convenzione per la regolazione economica dell’incentivo sulla produzione netta incentivata per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto di fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012.
Secondo il Tar Lazio “il GSE, laddove ha imposto al titolare degli impianti già ammessi a beneficiare dei certificati verdi la sottoscrizione di una 'convenzione' (insieme alla procedura di 'validazione' dei dati dell’impianto), ai fini di poter ottenere la 'commutazione' del diritto agli incentivi nelle nuove forme derivanti dall’applicazione della tariffa incentivante, ha agito in carenza di potere, avendo prescritto adempimenti che, in base alle norme primarie e secondarie prima ricordate, non sono previsti tra le 'modalità' di commutazione”.
Nella sentenza n. 11153/2018 del Tar Lazio depositata ieri, si legge che “con il ricorso in decisione la società ricorrente, titolare di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, già ammessa a beneficiare del sistema di incentivazione mediante rilascio dei c.d. certificati verdi (secondo il meccanismo che era, da ultimo, disciplinato dall’art. 2, comma 144, della legge n. 244 del 2007 e dal d.m. 18 dicembre 2008 [“Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”]), ha impugnato la convenzione (di cui in epigrafe), già sottoscritta con il Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., relative alle modalità di riconoscimento delle tariffe incentivanti sostitutive dei certificati verdi.
Tale convenzione è stata predisposta, unilateralmente, dal GSE, per governare il passaggio dal sistema dei certificati verdi a quello delle tariffe incentivanti, in pretesa attuazione di quanto stabilito, a livello generale, sia dall’art. 24, comma 5, lett. c, del d.lgs. n. 28 del 2011 (che prevede, per coloro che hanno già maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, la conversione di tale diritto, per gli anni successivi al 2015, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di incentivazione, alle nuove tariffe incentivanti) sia dal d.m. 6 luglio 2012 (“Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”), in specie dal suo art. 19 che disciplina proprio la “conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo”.
In particolare, secondo quanto comunicato dal GSE, la nuova tariffa incentivante sarebbe stata erogata solo a condizione della sottoscrizione, da parte dell’operatore, di tale convenzione, peraltro a seguito di una procedura di “validazione” dei dati degli impianti necessaria per allineare il vecchio sistema a quello nuovo.
Oggetto di impugnazione, inoltre, sono anche gli atti che accedono a detta convenzione, come la “Dichiarazione di accettazione delle Clausole della Convenzione”, parimenti sottoscritta dalla ricorrente, nonché le specifiche clausole del fac-simile di convenzione (per come individuate e censurate nei motivi in diritto), insieme a tutte le “procedure adottate dal GSE per la conversione dei CV in tariffa incentivante”.”