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Tasi, non occorre l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione

Circolare del Dipartimento delle Finanze: per la Tasi è valido il modello previsto per la dichiarazione Imu

venerdì 5 giugno 2015 - Redazione Build News

A seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, ci si è chiesti quando sarà disponibile il modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dato l’approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto per l’adempimento dell’obbligo dichiarativo.

Con la circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze del Mef, nel ribadire quanto già affermato nella citata risoluzione n. 3/DF, fa presente che “non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012”.

Ciò in quanto “le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione”.

E infatti “la dichiarazione prevista per gli enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recentemente approvata con D. M. 26 giugno 2014, prevede un unico modello con il quale viene assolto sia l’obbligo dichiarativo IMU sia quello TASI, confermando, quindi, la sostanziale identità dei dati occorrenti ai comuni ai fini della verifica dell’esatto adempimento tributario”.

Per quanto riguarda la problematica derivante dal disposto di cui all’art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”, la nuova circolare precisa che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile - che non hanno, quindi, finora assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU – non sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, se il Comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati.

L’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. Inoltre il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili.

Pertanto, il Dipartimento delle Finanze ritiene che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, “detto soggetto possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013”.

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