Il libretto d'impianto infatti è stato introdotto in Italia già a partire dal 1° giugno 2014 (leggi qui) ed è obbligatorio quando si installa un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione, anche su chiamata, effettuato da personale abilitato. Il suo costo? Circa 80 euro, talvolta è incluso nell'installazione.
A spegnere la polemica ci ha pensato il ministero dello Sviluppo, la cui nota però viene male interpretata dai media che diffondono la notizia, errata, che la maggior parte dei condizionatori non avrebbe l'obbligo del libretto di impianto e manutenzione in quanto non superano la potenza di 12kW. Ma non si tiene conto delle norme regionali e si confondono il libretto d'impianto e con i controlli di efficienza.Come spiega Assoclima, solo Regione Lombardia ha reso obbligatorio libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con macchine frigorifere/pompe di calore solamente per potenze superiori ai 12 kW. Nel resto d’Italia, salvo normative regionali che potrebbe essere emanate, il libretto è sempre necessario
QUANDO E' NECESSARIO? Il Libretto d'impianto è obbligatorio ogni qual volta ci si trovi in presenza di un impianto termico. A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Il responsabile dell’impianto deve farsi carico pdella conservazione del libretto. Si ricorda che in occasione dell’entrata in vigore del nuovo libretto di impianto (15 ottobre 2014) anche il vecchio libretto va conservato.
PREVISTI ANCHE I CONTROLLI PERIODICI DI EFFICIENZA ENERGETICA I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10kW e di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione (secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine) oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria; in ogni caso occorre rispettare la periodicità dei controlli ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW e ogni 2 anni per impiantioltre i 100 kW di potenza (D.P.R. 74/2013). Il tecnico abilitato avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.
Per quanto riguarda i "limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria) di potenza complessiva uguale o superiore ai12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano pertanto i rapporti di controllo di efficienza energetica.
RISPARMIO GARANTITO, ALTRO CHE SPESA. Un investimento obbligatorio quindi per legge che però, oltre a migliorare la salute, permette di far risparmiare tramite una manutenzione regolare sul condizionatore e la pulizia dei filtri circa 33 euro a famiglia (fonte: Facile.it).
Anche l'AiCARR, Associazione italiana Condizionamento dell'Aria raccomanda una manutenzione regolare, magari fatta ogni due o tre anni da un tecnico qualificato (e certificato se agisce sul circuito frigorifero) -, necessaria soprattutto per verificare che non ci siano perdite di gas refrigerante e che la macchina esterna e le unità interne funzionino correttamente.