L’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state adottate le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta.
Con la risoluzione n. 85/E di ieri 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli esercenti che operano nel settore turistico, e che intendono usufruire delle agevolazioni previste dal Dl 83/2014 per la digitalizzazione delle proprie strutture ricettive, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito codice tributo che sarà istituito con una successiva risoluzione della stessa Agenzia.
Il Dl 83/2014 ha previsto, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, il riconoscimento di un credito pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo di 12.500 euro.
Per utilizzare il credito d’imposta in compensazione è necessario presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia effettuerà dei controlli automatizzati, verificando che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa (al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati). Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrà scartato e i pagamenti saranno considerati non effettuati.