Fisco

Tax credit riqualificazione alberghi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

venerdì 15 gennaio 2016 - Redazione Build News

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L’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d’imposta del 30% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, a vantaggio delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa, in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

In particolare, l’articolo 5 del citato D.M. 7 maggio 2015 nel disciplinare la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta in parola, prevede, al comma 6, che lo stesso è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE. Pertanto, con il provvedimento prot. n. 2016/6743 del 14 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A tal fine, il provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

MODALITÀ E TERMINI DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA. Il credito d’imposta di cui all’articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concesso a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

PROCEDURA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse.

Con le stesse modalità telematiche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all’Agenzia delle entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’Agenzia delle entrate.

Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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