Il 30 giugno è il tax day, il giorno dell'anno in cui si pagano le tasse principali. Vediamone alcune aiutandoci con lo scadenziario dell'Agenzia delle Entrate.
ALCUNE SCADENZE AL 30 GIUGNO 2017
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2016 - maggio 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di € 500,00 al 31 maggio 2017. Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2016 - maggio 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di € 500,00 al 31 maggio 2017.
Irap. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi. Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.
Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016. Il 30 giugno 2017 è l'ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un ottavo del minimo (ravvedimento).
Eredi delle persone decedute nel 2016 o entro il 28 febbraio 2017. Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.
Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91. Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2016.
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti passivi Irpef) con reddito complessivo superiore a euro 300.000. Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione.
Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC 2017, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari. Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. Versamento dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione.
Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Scade il termine per la redazione della perizia giurata di stima.
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale,della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.