Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017 sono state apportate significative modifiche alle modalità per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica.
Nel Comunicato 18/4/2017 n. 65 della Regione Lombardia sono fornite indicazioni relative alla presentazione ala Regione delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica.
Con riferimento a quanto previsto dall'allegato 2 - parte B - punto 2 del D.Lgs. 42/2017, è stato istituito con decreto dirigenziale n. 4578 del 21/4/2017 l'elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica e sono state definite le modalità per l'inserimento nell'elenco e per l'utilizzo del medesimo per la costituzione delle commissioni d'esame.
Per la valutazione della non occasionalità dell’attività svolta in materia di acustica applicata ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017, è stato emanato il decreto 4201 del 26/3/2018 che definisce modalità e criteri che gli uffici regionali utilizzeranno per valutare il possesso del requisito suddetto.
IL COMUNICATO REGIONALE del 31/05/2018 - N° 93. Con il Comunicato regionale 93 del 31 maggio 2018 sono fornite informazioni ed indicazioni relative alle richieste di inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi del comma 5 dell’articolo 21 del d.lgs. 42/2017, presentate o che fossero presentate oltre i termini stabiliti dal comma medesimo. Il Comunicato precisa che “con riferimento al termine fissato dal d.lgs. 42/2017, articolo 21, comma 5, di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo, entro il quale poter presentare, da parte di chi fosse stato riconosciuto tecnico competente in acustica con il regime previgente al d.lgs. 42/2017, richiesta, alla Regione che ha rilasciato il riconoscimento, di inserimento nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto citato, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento ha diramato la nota protocollo 8753 del 29 maggio 2018, nella quale afferma che “Tale termine, in assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché di un’esplicita previsione circa la decadenza dal diritto di effettuare tale iscrizione una volta trascorso, deve ritenersi meramente ordinatorio”.
Pertanto, preso atto di detta comunicazione, gli uffici regionali provvederanno a ricevere le richieste prodotte ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017 pervenute o che pervenissero oltre il termine fissato nel detto comma e trasmetteranno le informazioni contenute al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare demandando alla sua esclusiva discrezione e responsabilità la decisione circa l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, delle richieste, ai sensi del comma 5 dell’articolo medesimo, pervenute oltre i termini in esso fissati.
Le suddette richieste andranno rivolte a Regione Lombardia utilizzando le modalità indicate nel Comunicato regionale 66 del 20 aprile 2017”.
Il Comunicato n. 93 del 31 maggio 2018 della Regione Lombardia