La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha emanato la deliberazione n. 690 del 5 maggio 2017 recante “Modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1903 di data 02.11.2016, già modificativa ed integrativa della delibera n. 2494 dd. 30.12.2015 di disciplina del corso di formazione professionale per l'attività di "Tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili".”
La deliberazione – IN ALLEGATO - recepisce la modifica del punto 5, in materia di aggiornamento obbligatorio, delle Linee Guida in materia di standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER).
La delibera modifica l'Allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2494 di data 30.12.2015, così come modificato dalla deliberazione n. 1903 di data 02.11.2016, nel senso di apportare ai Paragrafi 2 e 9 le seguenti modificazioni:
- al primo capoverso del Paragrafo 2, sono soppresse le parole “, a partire dal 1 gennaio 2017,”;
- il Paragrafo 9 è sostituito con il seguente:
“9. Aggiornamento obbligatorio
A norma del punto 1, lett. f) dell’allegato IV del d. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo.
Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15 comma 1 del d.Lgs. 28/2011, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all’art.1 del DM 37/2008, sono tenuti ogni tre anni alla partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata di 16 ore, suddivise nei seguenti macrosettori:
- Macrosettore elettrico (16 ore) - impianti fotovoltaici e fototermoelettrici
- Macrosettore termoidraulico (16 ore totali) - caldaie, caminetti, generatori di calore a biomassa, sistemi solari termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
La frequenza è obbligatoria al 100% ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza al corso di aggiornamento valido ai fini del rinnovo della qualificazione per ulteriori 3 anni.
I soggetti che svolgono i corsi di aggiornamento sono i medesimi soggetti riconosciuti secondo le procedure di cui all'allegato A della deliberazione n. 2852 di data 27.12.2012.
Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019.”