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TEE e certificazione ESCo e Energy Manager: online l'applicazione per invio dichiarazioni

Online la nuova funzionalità sul portale applicativo “Efficienza Energetica” del Gse

giovedì 21 luglio 2016 - Redazione Build News

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Sul portale applicativo “Efficienza Energetica” è online la nuova funzionalità con cui le ESCo e gli Energy Manager possono inviare telematicamente le dichiarazioni di possesso delle certificazioni UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

Lo ha comunicato il Gestore dei servizi energetici.

Ricordiamo che nella sezione del sito del Gse dedicata ai certificati bianchi (titoli di efficienza energetica - TEE) sono disponibili nuove Faq concernenti gli obblighi di certificazione delle ESCO e degli EGE (Esperti Gestione Energia).

In particolare, per quanto riguarda la nomina dell’energy manager, il Gestore dei servizi energetici ha chiarito che Energy Manager ed Esperto Gestione Energia possono essere soggetti diversi.

Per le società con e senza obbligo di nomina di Energy Manager (EM), successivamente alla data del 18 luglio 2016, è necessario che l’EM e l’Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 siano lo stesso soggetto?

No, Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE) possono essere soggetti diversi.

Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare nuovi progetti di efficienza energetica al fine di ottenere i Certificati Bianchi?

A partire dal 18 luglio 2016 le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 non potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM). L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, infatti, stabilisce che dal 18 luglio 2016, i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare le richieste di rendicontazione (RVC) per progetti presentati in data antecedente?

Si, le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 possono continuare a presentare le rendicontazioni relative ai progetti presentati prima del 18 luglio 2016.

http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/faq/CertificatiBianchi/Pagine/default.aspx

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