Bioedilizia

Teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine, dal Gse chiarimenti sul riconoscimento dei TEE

Il Gestore ha confermato che i nuovi allacciamenti a reti di teleriscaldamento realizzati dopo l’entrata in vigore del DM 28/12/2012 sono rendicontabili solo per la quota parte di energia termica non incentivata

venerdì 3 giugno 2016 - Redazione Build News

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Si è svolto il 16 maggio 2016 un incontro tra il Gestore dei servizi energetici (Gse) e una delegazione di Fiper (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), guidata dal Presidente Dott. Walter Righini.

Temi dell'incontro il riconoscimento dei TEE (Titoli di efficienza energetica o certificati bianchi) per impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine; procedure per il riconoscimento dell’incentivo previsto dalla Legge Finanziaria 2016 sulla produzione di energia elettrica da biomasse; misure di efficientamento di impianti esistenti di teleriscaldamento a biomassa legnosa; chiarimenti su interventi di potenziamento impianti a biogas; approfondimenti biometano.

MISURE DI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA VERGINE. Fiper ha rappresentato un forte interesse alla realizzazione di interventi di efficientamento, su impianti di teleriscaldamento esistenti, finalizzati al recupero di calore dei fumi per la produzione di energia elettrica, a parità di biomassa legnosa impiegata Sulla base di alcune stime già effettuate, tali interventi sembrerebbero particolarmente onerosi e, pertanto, realizzabili solo a fronte di un potenziale incentivo.

Il GSE ha manifestato la propria disponibilità a valutare studi aggiornati che l’Associazione provvederà a rendere disponibili al fine di verificare l’opportunità di individuare possibili soluzioni di valorizzazione di tali interventi. In prima battuta, non si ritiene che le forme di sostegno individuate dall’Associazione, quali il Fondo nazionale per l’efficienza energetica e incentivi alla produzione di energia elettrica di tipo feed-in tariff, riescano a stimolare in maniera efficace ed efficiente tali iniziative. Nel primo caso, in considerazione del fatto che lo scopo del fondo di cui all’articolo 15 del d.Lgs. 102/2014 è quello di consentire l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati e/o la concessione di garanzie. Nel secondo caso, potrebbero riscontrarsi problemi di incompatibilità connessi al divieto di cumulo degli incentivi qualora l’impianto esistente già benefici di incentivi. Le prime stime effettuate dall’Associazione, rileverebbero una bassa efficienza economica di tali interventi caratterizzati da costi molto elevati a fronte di un potenziale di produzione di energia elettrica esiguo. In caso di conferma di tali previsioni, il GSE riterrebbe non prioritaria l’assegnazione di risorse pubbliche alla realizzazione di interventi di questo tipo, pur condividendo l’opportunità, evidenziata dall’Associazione, connessa all’impatto sullo specifico tessuto imprenditoriale nazionale che la realizzazione di interventi di questo tipo potrebbe avere.

Il GSE ha, in ogni caso, ritenuto opportuno segnalare che sta lavorando alla predisposizione di una scheda ORC che prevede il rilascio di certificati bianchi ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. La scheda in questione dovrà essere approvata dal MiSE.

CONFRONTO SULLE PROBLEMATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TEE PER IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA VERGINE. Con riferimento alla problematica connessa al cumulo degli incentivi, derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del DM 28/12/2012, il GSE ha confermato che i nuovi allacciamenti a reti di teleriscaldamento realizzati in data successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto siano rendicontabili solo per la quota parte di energia termica non incentivata. La quota parte incentiva non è cumulabile con altri incentivi comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. L’algoritmo di calcolo del risparmio incentivabile mediante l’applicazione della scheda 22T prevede che il risparmio sia connesso all’efficienza della produzione del calore e della produzione di energia elettrica. Conseguentemente, laddove all’interno del sistema ci fossero impianti/generatori di calore già incentivati, per i quali non venisse scorporato il calore prodotto si incorrerebbe nel divieto di cumulo disposto al summenzionato articolo. Al proposito, il GSE ha rappresentato la rigidità delle schede standard, che ne comporta la decadenza al ricorrere di qualsiasi modifica alla stessa, e invitato a prendere in considerazione l’opportunità di presentare PPPM, laddove si ritenga di rispettare i requisiti del decreto, proponendo una metodologia di scorporo dell’energia non incentivabile. L’Associazione potrebbe supportare i propri associati per definire una “procedura standard” di presentazione di tipologie analoghe di PPPM condivisa con il GSE.

Fiper ritiene che siano state rigettate RVC analitiche che, per evitare il cumulo degli incentivi, prevedevano lo scorporo dell’energia termica prodotta da componenti già incentivati. Il GSE si è reso disponibile a verificare tali casistiche e, nel caso, a riesaminare RVC che prevedono lo scorporo di energia prodotta da componenti già incentivati.

Per quanto riguarda i requisiti previsti dal D.Lgs. 28/11 e, in particolare, il requisito minimo dell’85% di efficienza delle caldaie alimentate a biomassa, il GSE ha fornito le evidenze di come tale requisito sia riferito sia alle applicazioni residenziali e commerciali, sia alle applicazioni industriali.

In particolare:

- il D.Lgs 28/2011 è stato emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Tale direttiva, all’art. 13 comma 6 dispone che “nel caso della biomassa, gli Stati membri promuovono le tecnologie di conversione che presentano un’efficienza di conversione almeno dell’85% per le applicazioni residenziali e commerciali e almeno del 70% per le applicazioni industriali”;

- la discrezionalità concessa ad uno Stato Membro nell’ambito del recepimento di una Direttiva Europea non consente di formulare norme meno restrittive rispetto a quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Pertanto, in presenza di un Decreto nazionale di recepimento, come nel caso in questione, l’assenza di una differenza del requisito minimo tra le applicazioni residenziali, commerciali e industriali non può essere interpretata come intenzione del legislatore di non imporre un requisito minimo per le applicazioni industriali; allo stesso tempo, non è possibile considerare applicabile il rendimento minimo del 70% previsto dalla Direttiva.

Il valore dell’85% dell’efficienza di conversione espresso dal D.Lgs 28/2011, senza alcuna distinzione tra le applicazioni, quindi, deve essere rispettato a prescindere dall’applicazione e, dunque, della potenza. Il GSE ha rappresentato che, riconoscendo la difficoltà degli operatori di poter adempiere a tale prescrizione per caldaie di potenza superiore a 500 kW, in assenza di una normativa tecnica di settore, sta predisponendo un protocollo per la certificazione in opera del rendimento sia dei generatori d'aria sia delle caldaie a biomasse, in cui l’Associazione si impegna a presentare il proprio contributo. Allo stato attuale, l’Associazione ribadisce che per gli impianti esistenti in esercizio in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 28/2011, l’unico documento in grado di poter essere fornito è l’attestazione della capacità di conversione fornita a suo tempo del costruttore.

Discorso analogo è fatto per il rispetto dei limiti di emissione, per cui il GSE renderà disponibile un ulteriore protocollo. Tali documenti saranno presto resi disponibili. Nel frattempo sarà possibile chiedere la sospensione della valutazione delle pratiche per cui potranno avere impatto.

CHIARIMENTO SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO PREVISTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2016 (COMMI 149-150-151) SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE. Il Gestore dei servizi energetici ha chiarito che l’estensione del periodo di incentivazione previsto dalla Finanziaria 2016 è alternativa al diritto, previsto all’articolo 10, comma 2, del DM 18/12/2008, di godere di un periodo aggiuntivo di quattro anni di incentivazione al 60% dell’energia elettrica incentivata, qualora siano impiegate biomasse da filiera. In tal senso, è possibile richiedere al GSE il proseguimento del periodo di incentivazione di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 18/12/2008 esplicitando la volontà di esercitare, in alternativa, il diritto all’estensione previsto dalla Finanziaria, fermo restando l’esito negativo dell’esame della Commissione Europea.

Al proposito, il GSE ha chiarito di non aver ancora provveduto a definire una procedura per la gestione dell’eventuale estensione del periodo incentivante previsto dalla Finanziaria. Si rammenta, infatti, che l’erogazione degli incentivi per gli ulteriori 4/5 anni potrà avere luogo solo a seguito della approvazione dello schema di aiuto da parte della Commissione Europea. I produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto.

RICONOSCIMENTO BONUS SOTTOPRODOTTI PER CIPPATO DI ORIGINE FORESTALE E DERIVANTE DA MANUTENZIONE DEL VERDE E PREMIO PER MANCATE EMISSIONI. Fiper riporta all’attenzione del GSE la problematica già evidenziata nel corso dell’incontro del 30 novembre 2015 ovvero di poter riconoscere il premio di cui all’articolo 8, comma 7, del DM 6/7/2012 ai residui prodotti dalla manutenzione del bosco, derivanti da attività di diradamenti, potature, che vengono cippati direttamente in bosco richiamando il parere Ministero dell’Ambiente del 27/5/2015 in riferimento all’impiego delle potature del verde urbano a fini energetici, in cui nell’attività di manutenzione, viene definita la fase di cippatura, quale normale pratica industriale.

Il tema richiede, da parte del GSE, un confronto specifico con il MIPAAF. Pertanto, si riserva di fornire ulteriori precisazioni in esito a tali interlocuzioni.

PROPOSTA DI RICONVERSIONE IMPIANTI A BIOGAS ESISTENTI IN BIOMETANO. L’Associazione ritiene che l’attuale DM 5 dicembre 2013, che definisce gli incentivi per la produzione di biometano, non stimoli la riconversione degli impianti a biogas esistenti in impianti a biometano. Pertanto, ha ritenuto opportuno rappresentare al GSE le principali criticità riscontrate nell’applicazione del DM 5 dicembre 2013, auspicando che possano essere recepite nella revisione del decreto.

- Il decreto, da una parte, privilegia l’utilizzo di sottoprodotti e, dall’altra, prevede una riduzione dell’incentivo in caso di riconversione di impianti a biogas esistenti. Le due previsioni costituiscono un forte limite alla riconversione di impianti esistenti.

- La riduzione dell’incentivo per gli impianti riconvertiti alla produzione di biometano non stimola la riconversione degli impianti esistenti a biogas in impianti a biometano, non risultando profittevole per le imprese coinvolte. In aggiunta alle considerazioni economiche, l’incentivazione vincolata all’utilizzo di biomassa costituita al 50% da sottoprodotti per gli impianti a biometano con capacità produttiva oltre 250 Sm3/h, costituisce un ulteriore limite alla riconversione in biometano degli impianti a biogas esistenti, ciascuno dei quali ha sviluppato una filiera produttiva agricola su misura della propria azienda, tramite importanti investimenti economici e in risorse umane, che andrebbe drasticamente rivoluzionata in ragione delle nuove matrici da inserire.

- Si ritiene opportuno prevedere una maggiore flessibilità nella scelta delle modalità di immissione del biometano e conseguente incentivazione.

- L’incertezza del valore dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) previsti dal decreto penalizza l’utilizzo del biometano per autotrazione.

Al proposito, il GSE ha sollecitato la predisposizione di proposte di valorizzazione dei CIC per la risoluzione della problematica.

CHIARIMENTI SU INTERVENTI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI A BIOGAS AGRICOLO. Il Gestore dei servizi energetici ha rappresentato la necessità di distinguere tra la realizzazione di interventi di potenziamento incentivati e quelli non incentivati. Nel primo caso, non è necessaria la definizione di nuovi algoritmi, dal momento che il DM 6/7/2012 già individua le modalità di determinazione dell’energia imputabile al potenziamento.

Nel secondo caso, la possibilità di realizzare interventi di potenziamento mediante l’installazione di un motore di potenza superiore dovrà tener conto di quanto il nuovo schema di decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico prevede, in merito alla realizzazione degli interventi sugli impianti in esercizio, che il GSE dovrà disciplinare nell’ambito di specifiche procedure operative.

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