L’articolo 47-bis approvato dalla V Commissione Permanente del Senato durante l’iter di conversione del DL 13/2013, modifica drasticamente quanto previsto dall’articolo 10 comma 17 del D.Lgs. 102/2014 affidando all’Arera il compito di definire le tariffe del servizio di teleriscaldamento.
Il D.lgs. 102/2014 di recepimento della Direttiva sulla promozione dell’efficienza energetica, invece delegava ARERA alla definizione delle tariffe solo ed esclusivamente nei Comuni in cui vigeva l’obbligo di allaccio al servizio.
La posizione di FIPER in linea con la stragrande maggioranza dei Paesi europei riconosce il servizio di teleriscaldamento quale servizio che opera sul libero mercato e quindi in concorrenza con gli altri vettori energetici presenti sui territori montani e le aree interne (gasolio, pellet, legna, gpl). Un cliente allacciato ad una rete di teleriscaldamento a biomassa ha sempre la possibilità di optare per altra tipologia di riscaldamento qualora la ritenga più efficiente ed economica.
Conclude Righini:” pertanto, la definizione della tariffa da parte di ARERA si rivela nella quotidianità del gestore un ulteriore aggravio amministrativo da adempiere.
Rivolgiamo quindi un ultimo appello affinché in fase di passaggio alla Camera del DDL in oggetto la modifica introdotta al Senato con l’articolo 47-bis venga abrogata”.