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Teleriscaldamento e teleraffrescamento, istituiti obblighi informativi per gli operatori

Dall'Autorità per l'energia la delibera che introduce l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica Operatori e l'obbligo di fornire informazioni e dati sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento

lunedì 13 luglio 2015 - Redazione Build News

teleriscaldamento_osservatorio

Con l'Allegato A alla Delibera 339/2015/R/tlr del 9 luglio 2015, l'Autorità per l'energia istituisce obblighi di natura informativa per i soggetti operanti nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, con particolare riferimento all'obbligo di iscrizione all'Anagrafica Operatori e all'obbligo di fornire informazioni e dati sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

DEFINIZIONI. Esclusivamente ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) Anagrafica operatori è la base dati dei soggetti operanti nei settori regolati istituita dall’Autorità e contenente gli elementi conoscitivi necessari per l’esercizio dei poteri e dei compiti conferiti;

b) Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento è la base dati sulle infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento contenente gli elementi conoscitivi ritenuti necessari per l’esercizio dei poteri e dei compiti dell’Autorità;

c) Gestore della rete è il soggetto regolato che, indipendentemente dal regime giuridico di svolgimento delle attività, è responsabile dell’esercizio, della gestione, della manutenzione e dello sviluppo di una rete di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento;

d) Rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento è un sistema di trasporto dell’energia termica o dell’energia frigorifera, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica o frigorifera, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

e) Soggetti regolati nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento sono i soggetti che svolgono una o più delle seguenti attività:

i) produzione di energia termica o frigorifera ai fini dell’immissione in reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

ii) distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

iii) vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

iv) misura dell’energia termica o frigorifera fornita alla sotto-centrale di utenza attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura.

OBBLIGHI DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFICA OPERATORI. Tutti i soggetti regolati nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento sono tenuti ad inviare le seguenti informazioni anagrafiche tramite il protocollo informatico istituito dall’Autorità e denominato “Anagrafica Operatori”: i) ragione sociale; ii) natura giuridica; iii) gruppo societario di appartenenza; iv) anno di costituzione; v) settore di attività; vi) sede legale; vii) sedi operative; viii) numero di partita IVA; ix) codice fiscale; x) sito internet; xi) e-mail; xii) dati di iscrizione alla CCIAA (data, sede, numero, settori di attività indicati nell’Albo di iscrizione); xiii) legale rappresentante; xiv) elenco dei soci con quota di proprietà almeno pari al 2% e quota complessiva di proprietà degli “altri soci”, intesi come raggruppamento dei soci con quota di capitale inferiore al 2%; per ciascun socio elencato indicare quota di proprietà, tipologia e nazionalità; xv) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

In sede di prima attuazione, la trasmissione delle suddette informazioni anagrafiche deve avvenire entro e non oltre il 30 Agosto 2015. I soggetti che, successivamente a tale data, avviano per la prima volta una delle attività di cui alla lettera e) nei settori del teleriscaldamento o del teleraffrescamento, sono tenuti ad accreditarsi all’Anagrafica Operatori entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività.

MODIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI. Ogni variazione nelle informazioni deve essere comunicata tramite l’Anagrafica Operatori, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.

Qualora si verifichino operazioni straordinarie che interessano i soggetti operanti nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento tenuti agli obblighi informativi, i nuovi soggetti risultanti da tali operazioni devono trasmettere tutte le informazioni anagrafiche e accreditarsi all’Anagrafica Operatori secondo la procedura di cui al presente provvedimento, entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività del nuovo soggetto.

ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFICA TERRITORIALE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO. I gestori di reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono tenuti a comunicare all’Autorità, tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento”, i dati e le informazioni relative alle reti esercite secondo le modalità operative definite con successiva Determina del Direttore dell’Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.

In sede di prima attuazione, la trasmissione delle suddette informazioni deve avvenire entro e non oltre il 30 Agosto 2015 e le informazioni richieste si intendono riferite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/14 (19 luglio 2014).

Entro quindici giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai dati e alle informazioni deve essere trasmessa tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento”. In sede di prima attuazione, i termini per la trasmissione delle suddette variazioni sono definiti con successiva Determina del Direttore dell’Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.

I nuovi soggetti gestori di reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività.

SANZIONI PER L’INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI. La mancata ottemperanza agli obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.

Ai fini della commisurazione delle citate sanzioni, le violazioni degli obblighi derivanti dal presente provvedimento, attesa la strumentalità degli stessi obblighi al corretto e regolare esercizio delle funzioni e delle attività intestate all’Autorità, sono considerate, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/81, della massima gravità.

La mancata ottemperanza ai predetti obblighi, ove costituisca consapevole e sistematica sottrazione all’esercizio della funzione di vigilanza dell’Autorità, può rilevare ai fini della configurabilità del reato di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”, di cui all’art. 2638 del codice civile.

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