Sentenze

Tensostrutture, non serve il permesso di costruire solo se per uso temporaneo

Cassazione: le tensostrutture sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai 90 giorni

mercoledì 18 settembre 2019 - Redazione Build News

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Le tensostrutture “sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni”.

Lo ha affermato la terza sezione della Corte di cassazione penale nella sentenza n. 38473/2019 depositata ieri.

In questa sentenza si precisa che “è irrilevante, ai fini del giudizio sulla temporaneità o stabilità della «tensostruttura», la tipologia dei materiali utilizzati. Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva”.

La suprema Corte ricorda che “il D.M. Ministero Infrastrutture 2 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, riporta il «glossario» relativo alle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera «in fase di prima attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», il quale aveva previsto la formazione di un «glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte».

Di conseguenza, è ragionevole ritenere che le opere previste nelle tipologie elencate nel glossario si individuano non in astratto, ma solo se sussumibili nella «categoria di intervento a cui le stesse appartengono», ossia in una delle categorie previste dalla legge. Del resto, deve considerarsi, da un lato, che un decreto ministeriale non può derogare a disposizioni di legge, salvo il caso di delegificazione espressa, e, dall'altro, che lo stesso «glossario» si cura di abbinare analiticamente le opere edilizie da esso previste alle categorie di intervento contemplate dall'art. 6 del d.lgs. n. 380 del 2001 come oggetto di attività edilizia libera”.

In particolare, spiega la Cassazione, “il «glossario» prevede sì le «tensostrutture» come opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ma in riferimento alla categoria di intervento di cui alla lett. e-bis) dell'art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001, la quale, riformulata proprio dalla legge n. 222 del 2016, ha riguardo alle «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale»”.

In allegato la sentenza

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