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Terre e rocce da scavo, il controllo ex post soppianta quello preventivo

In una audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione amministrativa, il ministro dell'Ambiente ha illustrato le principali semplificazioni del decreto attuativo della Legge Sblocca Italia

venerdì 29 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Passaggio dal modello del “controllo preventivo”, basato sul rilascio di autorizzazioni, al modello del “controllo ex post”, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici e sul rafforzamento del sistema dei controlli.

È questa una delle principali novità del decreto del Presidente della Repubblica – attuativo dell'art. 8 della Legge Sblocca Italia - recante la “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, approvato dal Consiglio dei ministri in primo esame preliminare il 6 novembre 2015 e poi in secondo esame preliminare il 15 gennaio.

Una delle semplificazioni previste dal provvedimento, ha spiegato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in una audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione amministrativa, consiste nel “passaggio dal modello del “controllo preventivo”, basato sul rilascio di autorizzazioni, al modello del “controllo ex post”, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici e sul rafforzamento del sistema dei controlli. In tal senso la nuova procedura non subordina più la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell’autorità competente. In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa cui erano costretti i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo, obbligati, finora, ad attendere la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti”.

LE PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI. Tra i principali elementi di semplificazione introdotti dallo schema di regolamento, Galletti ha segnalato i seguenti:

- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli Uffici pubblici;

- una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge;

- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;

- il rafforzamento del sistema dei controlli e una disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

- unificazione e semplificazione degli adempimenti previsti per il trasposto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;

- unificazione e semplificazione degli adempimenti correlati all’obbligo di comunicare l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

- tempi certi, sempre pari a 60 giorni, in cui ARPA e APPA svolgono le attività di analisi;

- l’ eliminazione dell’obbligo della comunicazione preventiva all’autorità competente relativa ad ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate nei cantieri di grandi dimensioni;

- la definizione delle condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate;

- l’ individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;

- una disciplina specifica per il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.

DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA. Il ministro ha inoltre evidenziato come “lo schema di regolamento che disciplina la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo, nella versione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 gennaio u.s., già si muove nella direzione auspicata dall’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze. In tal senso, il testo dello schema di regolamento non prevede più nell’articolo 13, una speciale procedura per far fronte a “situazioni di emergenza, semplificata e adottata in deroga alla procedure ordinarie sulla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti”. Tale disposizione, che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, è stato espunta dallo schema di regolamento a seguito dell’espletamento della procedura di consultazione pubblica. Infatti, sebbene alcune osservazioni abbiano evidenziato l’opportunità di implementare e estendere l’applicazione della disciplina delle situazioni di emergenza, si è ritenuto preferibile, in riscontro ad altre osservazioni, espungere dal testo la previsione, e rinviare la disciplina di queste “emergenze” al disegno di legge delega di riforma della protezione civile (A. S. 2608), già approvato dalla Camera, per garantire che tutte le tutte le “emergenze” siano disciplinate in un'unica cornice normativa”.

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