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Terre e rocce da scavo sottoposte alla Disciplina 'Seveso III'

Le imprese che trattano terre da scavo devono rispettare obblighi e prescrizioni previsti dalla Direttiva Seveso III relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

lunedì 31 luglio 2017 - Erika Seghetti

terre da scavo

Le imprese che trattano terre da scavo sono sottoposte all'obbligo di valutazione degli inquinanti che potrebbero essere presenti nei residui gestiti. L'obbligo è previsto dalla Direttiva 2012/18/UE, la cosiddetta “Seveso III”, entrata in vigore nel luglio 2015, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. E il chiarimento a riguardo è contenuto nel documento "Questions & Answers - Directive 2012/18/Ec - Seveso III", elaborato dall’Ue e diffuso, in lingua italiana, dall’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Nelle varie Faq emergono alcuni chiarimenti sul rapporto tra la disciplina "Seveso" e la gestione dei rifiuti, con particolar riferimento al suolo contaminato. Alla base delle risposte vi è il riferimento alla Nota 5 della Direttiva che chiarisce sia l'obbligo di valutazione da parte delle aziende sia il modo in cui sono classificate le sostanze che possono trovarsi nel terreno. Riportiamo uno dei quesiti più esemplificativi, oltre ad allegare il documento con tutte le Faq.

Come dovrebbe essere trattato il suolo contaminato?

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/20085, compresi i rifiuti, (...) che presentano o possono presentare (...) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”. Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

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