Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha inviato ieri ai Presidenti delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare che contiene le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito del terremoto del 24 agosto.
Le indicazioni operative danno prima attuazione all'art. 3 dell'ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni - che si possono avvalere anche dei Comuni - la responsabilità per l’attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.
L'ordinanza 391 e le indicazioni operative stabiliscono che sono "macerie" i materiali di edifici pubblici e privati crollati in tutto o in parte dopo gli eventi sismici del 24 e dei giorni successivi, quelli derivanti da demolizioni o abbattimenti di edifici pericolanti disposti dai Comuni, da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico di questi ultimi. Non rientrano invece nelle disposizioni dell'ordinanza 391 i rifiuti derivanti dalle demolizioni decise autonomamente dai privati, quelli derivanti da lastre e materiale in amianto, i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. Questi ultimi saranno invece raccolti, selezionati e trasportati in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
La responsabilità dell'individuazione dei siti di deposito temporaneo è in capo alle Amminstrazioni competenti, come definito dall'ordinanza 391/2016. Le indicazioni operative ribadiscono che l'individuazione degli stessi siti, altri quindi rispetto ai siti comunali di deposito, deve essere effettuata in tutela della salute pubblica e in salvaguardia dell'ambiente. E' opportuno, in questo caso, scegliere aree pianeggianti vicine il più possibile alle zone di raccolta e che non siano soggette ad elevato rischio idraulico e idrogeologico. Gli stessi siti devono essere segnalati e delimitati, nonché accessibili in totale sicurezza.
Le macerie sono classificate come rifiuti solidi urbani, in particolare come "rifiuti indifferenziati residui" limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto. E' infatti molto difficile in queste due fasi procedere, come disporrebbe il Dlgs 152/2016, all'attribuzione di un codice specifico di classificazione per la massa eterogenea di rifiuti inerti, arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni vari presenti negli edifici durante il sisma. Le indicazioni operative comunque sottolineano la possibilità di procedere alla raccolta selettiva dei rifiuti - per tipologie omogenee per quanto possibile - in opportune condizioni di sicurezza.
Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo e/o ai centri di raccolta comunali possono essere eseguite dall'Ente che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune o da altre Amministrazioni pubbliche coinvolte a vario titolo. Se questi soggetti non possano procedere alla raccolta e al trasporto, è possibile - in casi di estrema urgenza - affidare il servizio ad imprese private.